Relazione di fine mandato

Promemoria
Redazione del documento da parte del Responsabile del servizio finanziario o del Segretario generale

La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011).

Quando scade il mandato?

La rassegna delle norme, specie l’art. 51 TUEL e l’art. 1 della L. n. 182/1991, rivela che la data delle elezioni e la data della scadenza del mandato vanno tenute ben distinte.
In particolare, l’art. 1 comma 1 della L. n. 182/1991 dispone che «Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell’anno, ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre». Ancora, il successivo comma 2 chiarisce che «Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione» . (Sentenza n. 5/2021/EL Corte dei Conti sezioni riunite in sede giurisdizionale)

Come conteggiare la scadenza

  • nel caso di svolgimento integrale della consiliatura, la scadenza del mandato coincide con la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (art.51 del TUEL), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni. In tal caso la relazione di fine mandato deve essere redatta «non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato» (art.4 comma 2 del d.lgs.149/2011);
  • nel caso di scioglimento anticipato degli organi democratici dell’ente locale, il termine di riferimento è la data delle elezioni (art.4 comma 3 del d.lgs 149/2011 e art.2 della legge 182/1991): la relazione di fine mandato deve essere redatta «entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni».