Relazione tecnica e spettacolo viaggiante

Buonasera. Per l’installazione temporanea di attrazioni dello spettacolo viaggiante, la relazione tecnica art. 141 comma 2 del regolamento TULPS è tra la documentazione da dovere richiedere? Grazie.

Dipende.
La relazione è dovuta in caso di installazione di più attrazioni (vedi la Circolare del Ministero degli interni del 14/3/2013 n. 557/PAS/U/005089.13500), che la prevede espressamente in caso di “parco divertimenti” e rimanda al Comune la verifica della necessità in caso di “una significativa pluralità di attrazioni”, senza peraltro definire quando si ha una " significativa pluralità". In alcuni casi viene in aiuto il regolamento comunale della CCVLPS.

La relazione potrebbe inoltre essere prevista anche per una sola attrazione che pervada lo stazionamento del pubblico (es. sedie, tribuna, recinzioni,… )

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La relazione è connessa all’autorizzazione ex art. 80 TULPS. Alla domanda se si applica l’art. 80 ha risposto Alberto

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OK. Quindi sarebbe opportuno che nel regolamento comunale sia definito numericamente il concetto di “significativa pluralità”.

E’ un problema definirlo in via generale. A livello comunale sarebbe meglio vedere caso per caso in base alla ricorrenza degli eventi: quella piazza sì quando ci sono 3 o più attrazioni…; l’altra piazza…

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