Relazione tra residui attivi e fondo crediti di dubbia esigibilità

Salve,
vorrei capire se c’è una relazione tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità.
In secondo luogo, mi piacerebbe capire il tipo di relazione.

Allora, partiamo dalle premesse.

Una entrata può non essere accertata entro il termine dell’esercizio : in questo caso l’entrata viene definita una “minore entrata” rispetto a quella prevista.
Una entrata può essere accertata e riscossa entro il termine dell’esercizio.
Una entrata può essere accertata ma non riscossa entro il termine dell’esercizio ossia diventa un residuo attivo. Inoltre, l’allegato 4.2 del D.lgs 118/2011 ci dice che decorsi 3 anni dalla scadenza senza che vi sia stata la riscossione, il responsabile del servizio economico finanziario può decidere di eliminarlo, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità che cos’è ? Cosa rappresenta ?
E’ un fondo che viene istituito perché non so se il credito verrà riscosso. Potrebbe essere riscosso o meno, non ci sono certezze che verrà riscosso.
Perché viene istituito ? Per rispettare il principio contabile generale n.9 della prudenza .
Inoltre il fondo si riduce oltre che per il possibile stralcio del responsabile del servizio economico finanziario anche nel caso in cui il residuo attivo diventasse una entrata riscossa.

Vado al punto :

E’ corretto affermare che il fondo crediti di dubbia esigibilità copre la mancata trasformazione dei residui attivi in entrate riscosse ?

Grazie.

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Ciao Angelo,

mettiamo un po’ di ordine tra tutte le cose giuste che hai imparato.
Partiamo dalla finalità: il FCDE in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che entrate di dubbia esigibilità previste ed accertate nel corso d’esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. E’ quindi un istituto fondamentale per il rispetto degli equilibri del bilancio, per questo è stato predisposto un apposito prospetto a dimostrazione del corretto accantonamento al fondo, che deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel bilancio.

L’ammontare del fondo viene determinato al momento della predisposizione del bilancio e poi rivisto in sede di assestamento di bilancio nel corso dell’esercizio finanziario e poi in sede di rendiconto qualora l’ammontare iniziale non sia ritenuto congruo.

In sede di bilancio, il calcolo è riferito alle entrate previste in conto competenza. In sostanza gli step per il calcolo sono questi: 1) individuare le tipologie di entrate stanziate (sia correnti, che in conto capitale) che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione (i trasferimenti da altre P.A., in quanto accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante, non determinano la svalutazione crediti); 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati; 3) determinare l’importo dell’accantonamento al fondo, applicando agli stanziamenti le percentuali determinate al punto 2). Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio ed in occasione del controllo della salvaguardia degli equilibri), si adegua l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione dell’ammontare degli accertamenti e degli incassi (e delle variazioni agli stanziamenti effettuati con le variazioni di bilancio) per tipologia di entrata.

In occasione del rendiconto, la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità esistente è verificata facendo riferimento allo stock complessivo dei residui (gli accertamenti dell’esercizio e i residui provenienti dall’esercizio precedente). Se il fondo crediti di dubbia esigibilità è inferiore all’importo considerato congruo è incrementata la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo; se invece risulta superiore. si procede allo “svincolo” della quota del risultato di amministrazione non necessaria.

Quindi venendo alla tua domanda finale, la tua affermazione è corretta con riferimento al rendiconto.
Spero che sia più chiaro così,
buono studio!
Fiorenza

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Grazie Fiorenza :slightly_smiling_face:, sei stata chiara e sintetica :+1:t5:

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Buona sera @Fiorenza_Bianchini,
mi sto preparando ad un concorso profilo contabile cat C Comune, ho assistito ad una prova orale dove hanno fatto una domanda a cui non avrei saputo rispondere.
“ La TARI: che tipologia di entrata è e che riflessi ha sul bilancio dell’ente”.
Sulla TARI e che tipologia di entrata è avrei saputo rispondere, ma sui riflessi che ha sul bilancio dell’ente non saprei proprio che dire. Vorrei approfondire questo aspetto. Ho scritto in questo spazio relativo al FCDE perché per la tari ho letto di un 80%, forse la commissione voleva un riferimento a questa particolarità ?
Oppure voleva un riferimento ad altro?
Comunque sia, la particolarità dell’80% non mi è chiara, ho provato a leggere qualcosa ma mi si intreccia il cervello. Fosse questo l’aspetto chiedo, se possibile, un chiarimento.
Approfitto di questo messaggio per fare i complimenti a Lei ed al Prof Chiarelli per il corso 100 :100: contabilità è stato fatto veramente bene.
Distinti saluti
Lucia

Ciao Lucia, la domanda che è stata posta al concorso è molto interessante. Cerco di riassumere le cose che si potrebbero dire. La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi. La tassa sui rifiuti ha subito una evoluzione nel tempo, cosa che si riscontra nel nome con cui è stata via via indicata nel tempo: prima del 2013 abbiamo avuto la TARSU, la TIA1, la TIA2: nel 2013 la TARSU è stata sostituita dalla TARES; a decorrere dal 2014, la legge di stabilità per il 2014 ha sostituito la TARES con la TARI, quale tributo facente parte dell’imposta unica comunale (IUC), insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI).
Ancora, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019 (si parla infatti di “nuova IMU”), e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
In base alla L. 147/2013, i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo [art. 1, comma 668]. Da qui la duplice natura della TARI, che può essere “tariffa” oppure “corrispettivo”: nel primo caso, è una entrata tributaria che si registra al titolo 1 dell’entrata, nel secondo caso invece ha natura patrimoniale ed è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è pertanto priva di impatti sul bilancio del comune.
La tariffa viene quantificata sulla base del PEF (piano economico finanziario) perché deve coprire integralmente i costi del servizio di smaltimento. Il problema è che i Comuni hanno assunto comportamenti disparati in merito all’entità dell’accantonamento al fondo crediti da includere nel PEF, anche per non aumentare la tariffa. Arera è dunque intervenuta (delibera 443/2019) prevedendo che: 1) in caso di Tari tributo, è possibile inserire nel PEF, di conseguenza in tariffa, l’80% del FCDE, mentre il 20% sarà finanziato con mezzi di bilancio: 2) in caso di TARI corrispettivo, è possibile inserire nel PEF un accantonamento pari allo 0,5% dei crediti fino a formare un Fondo svalutazione crediti del 5%. Mi fermerei qui, ma ti allego il link ad un documento con qualche approfondimento utile ad arricchire premessa e conclusioni su questa domanda.

Ti ringrazio per i complimenti sul cod 100, che mi fanno molto piacere, e ti auguro buono studio!
Fiorenza

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