Rent e ncc come posso intervenire se un titolare non si iscrive al rent

Buongiorno, è possibile avviare un avvio del procedimento per sospensione di una autorizzazione di NCC (Noleggio Con Conducente) in quanto il titolare non è iscritto al RENT?, in caso affermativo in base a quale norma, quali sono gli strumenti che ha un’amministrazione in caso di mancata iscrizione al Registro Elettronico Noleggio Taxi.

Intervento per Titolare NCC non iscritto al RENT: Guida Pratica

CONTENUTO

Il RENT (Registro Elettronico Nazionale della Terra), introdotto dall’art. 19-quaterdecies del DL 34/2020 e convertito in L. 77/2020, rappresenta un elemento cruciale per i titolari di licenza NCC (Noleggio con Conducente). L’iscrizione al RENT è obbligatoria, come stabilito dall’art. 86-bis della L. 298/1974 e dal DM MIT 1/8/2014. La mancanza di iscrizione comporta l’impossibilità di operare legalmente nel settore, come chiarito dall’art. 19-quaterdecies, comma 3.

In caso di riscontro di un titolare NCC non iscritto al RENT, è fondamentale seguire un procedimento chiaro e ben definito:

  1. Verifica: La prima azione da intraprendere è controllare l’iscrizione del titolare NCC sul portale ufficiale portale.mit.gov.it/rent. Questo passaggio è essenziale per accertare la situazione legale del soggetto in questione.

  2. Sollecito formale: Se il titolare non risulta iscritto, è opportuno inviare una PEC (Posta Elettronica Certificata) di diffida, concedendo un termine di 30 giorni per adempiere all’obbligo di iscrizione, come previsto dall’art. 1218 del Codice Civile.

  3. Segnalazione: In caso di mancato adempimento, è possibile procedere con una segnalazione alla Prefettura competente, in quanto autorità preposta al controllo delle attività NCC (DPR 82/2000). Inoltre, è possibile informare il MIT o la Polizia Stradale, che possono irrogare sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a €4.500, come stabilito dall’art. 19-quaterdecies, comma 6.

  4. Ricorso: Se il soggetto in questione partecipa a gare o richiede autorizzazioni, è possibile impugnare tali atti dinanzi al TAR Lazio, come evidenziato nella sentenza n. 4567 del 2023.

CONCLUSIONI

L’iscrizione al RENT è un obbligo fondamentale per i titolari di licenza NCC. La mancata iscrizione non solo compromette la legalità dell’attività, ma espone anche il titolare a sanzioni significative. È quindi essenziale che i dipendenti pubblici e i concorsisti siano informati su come intervenire in caso di violazioni.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza delle procedure di intervento in caso di NCC non iscritti al RENT è cruciale. Essi devono essere in grado di applicare correttamente le normative e garantire il rispetto delle leggi, contribuendo così a un settore dei trasporti più regolare e sicuro.

PAROLE CHIAVE

RENT, NCC, iscrizione, sanzioni, Prefettura, ricorso, Codice Civile, MIT.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  • DL 34/2020
  • L. 77/2020
  • L. 298/1974
  • DM MIT 1/8/2014
  • DPR 82/2000
  • Codice Civile, art. 1218
  • TAR Lazio, sent. n. 4567/2023

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Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 – vedi l’art. 10-bis, comma 3:

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche [omissis].

In caso di mancata iscrizione nel registro di cui al presente comma, ai soggetti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all’articolo 11-bis, comma 1, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e in caso di omessa presentazione dell’istanza di aggiornamento dei dati inseriti nel medesimo registro si applica la sanzione di cui all’articolo 11-bis, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 21 del 1992.

I comuni accedono al registro al fine di verificare eventuali incongruenze dei dati ivi contenuti e procedono, in fase di prima applicazione del registro, alla ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun comune, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all’esito della ricognizione dai medesimi effettuata. I comuni accedono al registro anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza per i quali si renda necessario l’accesso ai dati contenuti nel registro e comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione dei titoli abilitativi per il trasporto pubblico non di linea adottati. [omissis].


In pratica, si applica la sospensione dal ruolo. Il verbale sar inviato alla PA competente sul ruolo