Requisiti acconciatore

Buongiorno,
"l’essere stato titolare di un esercizio di barbiere o di parrucchiere o mestiere affine, iscritto all’Albo delle imprese Artigiane, è un requisito di abilitazione valido ancora oggi (che ciò può far valere anche chi decide oggi di aprire senza aver mai essere stato parrucchiere ma soltanto appunto titolare con preposto direttore tecnico) oppure è spendibile soltanto pre 13/09/2012, come previsto per altri requisiti di abilitazione?
Grazie

Il primo riferimento che possa dare è l’art. 6 della legge 174/2005. L’art. 6 è una prima chiave di lettura se il soggetto viene da temporalmente lontano.

Se è stato titolare in epoca recente, mi viene da dire che il requisito dovrebbe averlo. Il titolare senza requisito è un titolare non “artigiano”. In teoria è possibile ma in pratica i casi di imprese non artigiane sono rari. Dove era titolare? In quale comune? Puoi sentire quel comune.

In generale, con il d.lgs. n. 147/2012 viene abrogata la legge 161/63. I requisiti professionali restano solo quelli indicati dalla legge 174/2005. In pratica, è venuta meno la possibilità di riconoscere il requisito professionale basato solo sull’esperienza nei confronti di chi lo aveva già maturato (es. dipendenti qualificati con più di due anni in attesa di riconoscimento). Per la precisione, è venuta meno la disposizione sul riconoscimento da parte della CCIAA ed è entrato in vigore l’obbligo dell’esame terorico-pratico della legge 174/2005: fai il percorso che vuoi ma, alla fine, da privatista o meno, devi fare l’esame teorico-pratico.

Tuttavia, coloro che all’entrata in vigore della modifica normativa del 2012 erano già in possesso dell’attestato di qualifica di acconciatore o di parrucchiere (rilasciati a suo tempo dall’Albo Artigiani o CCIAA), oppure attestato dopo corso biennale tramite agenzia formativa riconosciuta dalla Regione, potevano e possano essere considerati in possesso dei requisiti professionali.