Requisiti albergo con camere + unità abitative - TOSCANA

Facendo riferimento all’art. 18, comma 5 LR 86/2016 ed all’art. 20, comma 2 lett. a) e b) DPGR 47/R/2018, nel caso in cui dovesse essere avviata una nuova attività ricettiva in albergo, composto da camere ed unità abitative, si richiede un chiarimento in merito a:

  1. per l’avvio dell’attività il numero minimo di sette camere è un requisito tassativo, oppure possono essere in numero minore se nella struttura sono previste anche unità abitative? Mi spiego meglio: un nuovo albergo deve possedere obbligatoriamente sette camere, poi può avere in più n. X unità abitative pari al massimo del 40% della capacità ricettiva totale. E’ corretta questa interpretazione o possono essere, ad esempio, sei camere e quattro unità abitative?
  2. per capacità ricettiva totale si intende il numero dei posti letto complessivi o la somma tra n. camere e n. unità abitative?
  3. indipendentemente dalla classificazione, nella zona reception/area comune sono comunque sempre obbligatori servizi igienici distinti per sesso?

Gli alberghi devono avere un numero minimo di camere e possono comprendere anche unità abitative (nel limite del 40 %…) Dato che lo stesso DPGR 47R/2017 detta le definizioni di camera e di unità abitativa, a mio parere il problema non si pone. Il requisito minimo delle 7 camere è inderogabile dove, per camera, si intende: il singolo locale preordinato al pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura

Per contro l’unità abitativa non assimilabile alla camera: si intende l’insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato all’alloggio della clientela. Ciascuna unità abitativa deve risultare direttamente accessibile da corridoi o da altre aree comuni mediante porta munita di serratura.

Ipotizzerei che la ratio è quella di tutelare la clientela con la fornitura di un certo numero di camere. Le U.B. costano scuramente di più. Mi rendo conto che a livello sostanziale ci potrebbe stare un’interpretazione diversa magari supportata dal fatto che almeno 7 utenti devono poter pagare la singola camera anche se la camera si trova in una U.A. ma queste specificazioni all’interno della normativa non ci sono. La definizione di camera è quella.

Quando la legge parla di capacità ricettiva lo fa in relazione ai posti letto. Nel caso del Condhotel, la legge ha specificato che la percentuale si riferisce alla superficie abbandonando il concetto di capacità ricettiva

Dall’allegato C al DPGR comprendo (vedi punto 2.1.1) che per 1 e 2 stelle non è obbligatorio il bagno nell’aree comuni. Quando obbligatorio, il WC è diviso per sesso

Buongiorno Mario, scusami ma avrei bisogno di un’ulteriore puntualizzazione: l’art. 20 del DPGR, che stabilisce i requisiti per gli alberghi, al comma 2 lett. b) prevede “almeno un locale bagno ogni otto posti letto o frazione con minimo di uno per ogni piano e servizi igienici destinati ai locali e alle aree comuni con gabinetto distinto per sesso…”, nell’allegato C invece per la classificazione a due stelle non è previsto il bagno nelle aree comuni (vedi punto 2.1.1).
L’albergo in questione avrebbe bagni in tutte le camere, per cui, da una lettura congiunta, sembrerebbe che il bagno nella reception/area comune non servirebbe. E’ corretta questa analisi?
Grazie