Requisiti albergo Toscana

Buongiorno,
pensando di fare cosa gradita, di seguito rimetto parere Regione in merito ad alcuni requisiti degli alberghi a seguito di quesito del nostro SUE:

  1. Il requisito delle sette camere, di cui all’art. 20 comma 2 lett. a) del regolamento attuativo n. 47/R/2018, è requisito minimo essenziale e non derogabile dalla presenza di unità abitative aggiuntive. Le unità abitative e le camere che fanno parte di queste, non rientrano nel requisito minimo ma si aggiungono al numero minimo di sette camere alberghiere.
  2. Per capacità ricettiva si intende il numero complessivo di posti letto.
    3-4. Dalla lettura dell’art. 20 comma 2 lettera b) del regolamento e del punto 2.1.1 dell’allegato C al regolamento, si rileva un quid pluris (al punto 2.1.1), per quanto riguarda l’accessibilità del servizio igienico. Ai sensi dell’art. 20 comma 2 lett. b) si prevede come obbligatorio almeno un servizio igienico destinato ai locali e alle aree comuni con gabinetto distinto per sesso e con chiamata di emergenza; al punto 2.1.1 dell’allegato C, il requisito del servizio igienico comune con gabinetto distinto per sesso garantendone l’accessibilità è previsto come requisito obbligatorio per gli alberghi classificabili da tre stelle in su.
    E’, dunque la caratteristica dell’accessibilità che fa da criterio discretivo tra il servizio igienico nelle aree comuni degli alberghi tout court, e il requisito per la classificazione degli alberghi a tre o più stelle. I servizi igienici devono comunque, in entrambi i casi, essere distinti per sesso.

Un saluto a tutta la Community

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