Requisiti apertura esercizio di somministrazione

Buongiorno,
una società vorrebbe aprire nl centro storico del nostro comune (Toscana) un’attività di somministrazione.
Nei locali esiste un solo bagno. contattando l’Asl mi è stato risposto che a loro interessa solo un servizio per il personale. E per la clientela? Deve essere richiesto in base a un regolamento comunale o c è una norma nazionale che lo preveda? se invece di piccolo ristorante aprissero un bar i requisiti sarebbero gli stessi? essendo nel centro storico potremmo andare i deroga se fosse previsto dal piano? da ultimo quando ho fatto dei “corsi” sul commercio mi è sempre stato che in caso di subingresso il subentrante poteva avviare l’attività se non variava nulla, quindi senza doversi adeguare. E’ Corretto ?
Grazie

La specifica casistica è sempre da verificare sulla base degli eventuali Regolamenti Comunali inerenti l’igiene degli alimenti e la presenza o meno di zona tutelata nell’area interessata dall’apertura dell’esercizio.

Molti enti locali tardano nell’adeguare i suddetti regolamenti alla normativa comunitaria ai sensi del Reg. 852/2004 CE, pertanto causando notevoli discrepanze nell’applicazione della legge su base territoriale a causa dell’inerzia stessa delle amministrazioni.

In caso di nuovo avvio, si applica comunque la verifica di tutti i requisiti urbanistici ed igienico sanitari dei locali adibiti a pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e bevande.

Trovo inaccettabile che l’ASL non disponga l’immediata sospensione della nuova attività in assenza del doppio servizio igienico, come altresì l’ufficio preposto all’istruttoria dell’istanza dovrebbe procedere al medesimo fine, sospendendo l’esercizio fino al completo adeguamento delle strutture. Le eventuali lacune di regolamentazione locale non possono inficiare la sicurezza igienico-sanitaria territoriale.

In caso di subingresso in attività autorizzata prima dell’entrata in vigore del Reg. 852/2004 CE ed in assenza di regolamenti locali, il subentrante potrà esercitare in locali non a norma ai fini igienico-sanitari, quindi privi del secondo servizio igienico, in virtù del diritto acquisito con l’autorizzazione predatata la normativa di settore.

L’obbligo di doppio servizio igienico dei pubblici esercizi con altresì somministrazione di alimenti e bevande deriva da un combinato disposto tra Reg. 852/2004 CE, legge n. 81/2008 inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro (servizio igienico per il personale) e la necessità di tutela igienico-sanitaria per gli utenti.

Grazie mille.
Scusi un’altra domanda…nel caso di avvio di nuova attività di somministrazione, senza nè lavori ne cambio d’uso in quanto il fondo è già commerciale, c’è l’obbligo di adeguarsi alla normativa sulle barriere architettoniche (ingresso e bagno disabile)?

Dipende da ASL e ASL. E’ chiaro che per la ASL l’aspetto preminente è l’igiene e sanità degli alimenti, quindi l’igiene degli addetti. Inoltre la normativa sugli ambienti di lavoro prevede espressamente il bagno per i lavoratori (in toscana puoi vedere l’evergreen DD 7225/2002). Però, anche l’igiene degli avventori è rilevante al fine della contaminazione prima che il cibo arrivi alla bocca degli stessi. Mi pare molto strano che una ASL agisca così.

Quando si va sulla necessità dei bagni per i clienti la cosa diventa più incerta. La legge regionale si limita a indicare il rispetto della normativa igienico sanitaria. Nel panorama normativo non si rilevano disposizioni precise. Tuttavia, ogni comune dovrebbe essere dotato di un regolamento di igiene o di un regolamento edilizio dove viene esplicitata la cosa. Le stesse ASL, in molti ambiti territoriali impongono il bagno per glia avventori come requisito necessario ricavabile dai principi del Reg. CE 852/04, anche se si tratta di bagno per gli avventori. Quanto meno di una postazione lavamani. Nel tuo caso, mi pare strano che non riscontri niente di tutto questo.

In ogni caso, puoi sicuramente dare seguito al subingresso che, come dici tu, fa salva la soluzione giuridica esistente (in pratica è solo una sostituzione soggettiva, ma la cosa in sé resta tal quale).

Sugli adeguamenti barriere architettoniche, confermo che scattano gli obblighi per lavori di ristrutturazione e cambio uso.

Ricapitolando se non ho capito male se la società apre nel citato locale, senza fare lavori di ristrutturazione e cambio d’uso essendo già c2, deve avere due bagni ( uno per il personale e uno per la clientela, è sufficiente uno in comune per uomini e donne?) e non deve adeguarsi per quanto riguarda le barriere architettoniche.
per quanto riguarda gli esercizi di vicinato secondo il DD 7225 devono quindi avere il bagno :frowning: . Nella nostra realtà dove la maggior parte dei negozi sono nel centro storico tutti senza servizio igienico.
Grazie per il supporto, cerchiamo di mantenere vivo il ns comune in questo periodo di forte crisi ma purtroppo la burocrazia e le normative non ci aiutano.

Sì, un solo bagno sia per uomini e donne soddisfa la condizione.

Per gli esercizi di vicinato solo il bagno per gli eventuali dipendenti ex d.lgs. n. 81/08

Chiedo scusa…mi inserisco per avere una precisazione.
Nel caso di avvio di attività di somministrazione, quale soggetto ha l’obbligo di verificare il requisito dell’accessibilità del servizio igienico dedicato all’utenza: lo stesso SUAP o la USL, considerandolo quindi come un requisito igienico-sanitario?
Qualora fosse il SUAP, è sufficiente decretare la relativa SCIA irricevibile fino all’avvenuto adeguamento?
Grazie…