Requisiti di professionalità commercio al dettaglio alimentare

Il comma 6 dell’art. 71 del d. lgs. 59/2010 prevede che per esercitare il commercio al dettaglio nel settore alimentare e somministrazione bisogna essere in possesso di almeno un requisito tra i seguenti:

  1. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  2. avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti;
  3. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
    Un operatore ha avviato una società per somministrazione di alimenti e bevande nel 2021 non presentando nessun requisito di cui sopra, ora la società è stata trasformata in ditta individuale ed è stata presentata al Comune una nuova Scia per attività di commercio itinerante per prodotti alimentari. Il dubbio e la domanda che pongo è: sempre in assenza dei requisiti 1) e 3), il requisito n. 2) inerente l’esperienza almeno biennale nel settore alimentare viene sanata con la presentazione della nuova scia visto che l’operatore di fatto ha esercitato l’attività per due anni, malgrado non l’avesse quando ha iniziato l’attività nel 2021?

Per quello he comprendo la risposta è sì. Tizio, senza requisiti, inizia a lavorare come titolare di ristorante nominando un preposto. Dopo due anni, può congedare il preposto perché ha acquisito il requisito. Nel tuo caso non è la SCIA che sanerebbe la cosa ma il decorre del tempo.
Non comprendo bene. L’attività del soggetto è stata esercitata in assenza di proposto per due anni? Se fosse così e lo puoi provare, andrebbe sanzionato.
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