La stazione appaltante, attraverso il RUP preposto, deve in primo luogo verificare se esistano contenziosi in corso tra il fornitore e l’Ente che rivendica le somme dovute, ovvero se l’irregolarità sia definitiva.
Sulla base di questo, si dovrà quindi decidere in autonomia se l’irregolarità debitoria accertata nel perdurare del contratto infici o meno, a proprio insandacabile giudizio, l’affidabilità dell’impresa ai fini della corretta espletazione degli interventi contrattualizzati.
L’esclusione in questo caso cessa di essere immediata come sarebbe altrimenti avvenuto in fase di verifiche istruttorie ai fini dell’aggiudicazione ovvero nel caso di requisiti morali ed antimafia.
Pertanto, è necessario valutare soprattutto l’entità del debito in questione e sulla base di ciò, decidere. Il fornitore avrebbe dovuto informare volontariamente la stazione appaltante, divulgando l’irregolarità all’atto della notifica.
Laddove la Stazione Appaltante decida che l’irregolarità giustamente cagioni la rescissione del contratto annullando l’aggiudicazione, dovrà altresì avviare procedura di comunicazione ANAC ai fini dell’iscrizione nel registro delle annotazioni riservate, che ovviamente potrà a catena inficiare altri affidamenti per l’impresa oggetto della questione.
Qualora il contratto fosse correttamente completato, non esisterebbero problemi di sorta; ovviamente in caso di problemi, l’amministrazione inerte nel rescindere il contratto con il fornitore irregolare potrà rispondere del proprio operato in tutte le sedi opportune.