Buongiorno, per il controllo dei requisiti morali per una società di capitali titolare di attività di commercio al dettaglio, che presenti nella sua struttura un collegio sindacale ed una società di revisione, le verifiche vanno estese anche a quest’ultima? La normativa in materia di requisiti morali (art. 11 L.R. toscana 62/2018) si rifà, per le società, all’art. 85 del dlgs 159/2011, che estende la documentazione antimafia anche ai soggetti membri del collegio sindacale in cui, per società più strutturate, può essere presente una società di revisione.
Le società di revisione, tuttavia, sono assoggettate a controlli antimafia ad altri livelli e in base ad altre normative.
La questione fu presa in esame, su richiesta di un Comune, dal MISE, che con risoluzione n. 122094 del 3 maggio 2016 ha riportato il contenuto della nota del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/5670 del 5-4-2016. Nella citata risoluzione, il MISE conclude che "l’art. 3 del Regolamento di applicazione degli artt. 2, commi 2, 3, 4, 7 e 7, comma 7, del D.Lgs. n. 39/2010, approvato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 20.6.2012, n. 145, prevede, al comma 1, lettera h), che le persone fisiche iscritte nel registro di abilitazione all’esercizio della revisione legale non devono essere sottoposte alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 159/2011. Di conseguenza, nei confronti delle società di revisione di cui al decreto legislativo n. 39/2010 l’accertamento dei requisiti di onorabilità indicati nel citato art. 3 del decreto n. 145/2012, fra i quali è compresa l’assenza di misure di prevenzione personali in atto, deve essere condotto sulle persone fisiche iscritte al registro dei revisori, soprattutto se fanno parte anche degli organi di gestione della società”.
Tale risposta, a mio avviso, resta un po’ sibillina: alla luce della richiamata normativa, sembra che per le società di revisione i controlli siano da farsi limitatamente alle persone fisiche a loro volta iscritte al registro dei revisori. Tuttavia non è ben chiaro se tali controlli siano fatti a monte (per iscrizione ed eventuale permanenza nel registro dei revisori) o se debbano comunque essere fatti anche dal Comune con la SCIA commerciale.
Si potrebbe dare invece un’interpretazione ulteriore, nel senso che il Comune deve controllare solo le persone fisiche membro del collegio sindacale?
Grazie per eventuali riscontri.