Requisiti morali commercio al dettaglio - Controlli su società titolare - Società di revisione

Buongiorno, per il controllo dei requisiti morali per una società di capitali titolare di attività di commercio al dettaglio, che presenti nella sua struttura un collegio sindacale ed una società di revisione, le verifiche vanno estese anche a quest’ultima? La normativa in materia di requisiti morali (art. 11 L.R. toscana 62/2018) si rifà, per le società, all’art. 85 del dlgs 159/2011, che estende la documentazione antimafia anche ai soggetti membri del collegio sindacale in cui, per società più strutturate, può essere presente una società di revisione.
Le società di revisione, tuttavia, sono assoggettate a controlli antimafia ad altri livelli e in base ad altre normative.
La questione fu presa in esame, su richiesta di un Comune, dal MISE, che con risoluzione n. 122094 del 3 maggio 2016 ha riportato il contenuto della nota del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/5670 del 5-4-2016. Nella citata risoluzione, il MISE conclude che "l’art. 3 del Regolamento di applicazione degli artt. 2, commi 2, 3, 4, 7 e 7, comma 7, del D.Lgs. n. 39/2010, approvato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 20.6.2012, n. 145, prevede, al comma 1, lettera h), che le persone fisiche iscritte nel registro di abilitazione all’esercizio della revisione legale non devono essere sottoposte alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 159/2011. Di conseguenza, nei confronti delle società di revisione di cui al decreto legislativo n. 39/2010 l’accertamento dei requisiti di onorabilità indicati nel citato art. 3 del decreto n. 145/2012, fra i quali è compresa l’assenza di misure di prevenzione personali in atto, deve essere condotto sulle persone fisiche iscritte al registro dei revisori, soprattutto se fanno parte anche degli organi di gestione della società”.

Tale risposta, a mio avviso, resta un po’ sibillina: alla luce della richiamata normativa, sembra che per le società di revisione i controlli siano da farsi limitatamente alle persone fisiche a loro volta iscritte al registro dei revisori. Tuttavia non è ben chiaro se tali controlli siano fatti a monte (per iscrizione ed eventuale permanenza nel registro dei revisori) o se debbano comunque essere fatti anche dal Comune con la SCIA commerciale.
Si potrebbe dare invece un’interpretazione ulteriore, nel senso che il Comune deve controllare solo le persone fisiche membro del collegio sindacale?

Grazie per eventuali riscontri.

io opto per le tue conclusioni

La società di revisione ricopre un ruolo di certificazione del bilancio e di verifica della regolare tenuta della contabilità. È un quid di esterno all’impresa ed è indipendente da quella e che deve vantare i requisiti di cui al d.lgs. 39/2010. Non essendo coinvolta nella gestione operativa o decisionale dell’azienda verificata, non estenderei a questa il controllo sui requisiti morali

Grazie, peccato che in questo caso il Ministero ha perso una buona occasione per charire per bene come muoversi.
Sempre in tema di requisiti morali, come bisogna regolarsi quando una società strutturata in modo molto elaborato (srl con socio unico altra società, a sua volta dotata di cda, collegio sindacale e con socio unico ancora un’altra società - una holding - , ecc.) sia titolare di una farmacia? Ho ben presente quali siano le norme che impongono i controlli sulle attività di commercio, e i soggetti a cui estenderli.
Ma per le farmacie? Non sono sicuro che possa essere applicato lo stesso sistema, ad esempio per la verifica dei casellari, che normalmente è applicato per le attività commerciali, e che in situazioni come quelle descritte portano a dover tenere conto delle cd “scatole cinesi” (perdonatemi il termine).
In generale, qual è la norma che prevede il possesso dei requisiti morali i farmacisti individuali e/o per le società?