Requisiti morali patente impiego gas tossici

Buongiorno,
chiedevo ad un soggetto condannato per guida in stato di ubriachezza che ha estinto il reato per svolgimento positivo di lavoro di pubblica utilità (ordinanza del GIP del 03.03.21), ha i requisiti morali validi per il rilascio di patente all’impiego di gas tossici (art. 29 del R.D. n. 147/1927) ?
grazie

Difficile da dire. Nel 1927 non so che cosa significasse essere “stati condannati per ubriachezza”. Ad esempio, le contravvenzioni di cui all’art. 483 del CP del 1927 non ha corrispondenza nel codice penale del 1930.

Adesso, il CP riporta l’art. 688:

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309…

Il reato della semplice ubriacatezza non è più previsto.

A parere mio, per questo motivo e perché ha estinto la pena, accetterei la domanda. Il legislatore dovrebbe aggiornare i requisiti.


Ad uso di tutti riporto l’art. 29 citato (datato 1927)

  1. Casi di indegnità.

Non possono ottenere il certificato d’idoneità:

1° coloro che sono sottoposti all’ammonizione o alla vigilanza speciale dell’autorità di pubblica sicurezza;
2° coloro che sono stati condannati per ubriachezza o per le contravvenzioni prevedute [nell’art. 483 del codice penale
3° coloro che hanno riportato condanna per i delitti preveduti nel codice penale, libro secondo, ai titoli primo; secondo; terzo (capo VII, capo VIII e capo IX, art. 201); settimo; ottavo; nono e decimo.
4° coloro che sono stati assolti per insufficienza di prove da imputazioni per uno dei delitti indicati nel precedente n. 3;
5° coloro che si siano resi recidivi per contravvenzioni agli artt. 460 a 469, 473 e 474 del codice penale
6° coloro che non possono provare la loro buona condotta.