Requisiti morali - reati

A seguito della presentazione di una scia per subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico, l’ufficio suap ha effettuato dei controlli volti a verificare i requisiti morali dell’amministratore unico della società. Dalle verifiche è emerso che l’amministratore ha compiuto un reato di violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande art. 5 lett. b legge 283/62, sentenza irrevocabile del 2021. Attenuanti generiche. Ammenda 2000 euro. Secondo il mio modesto giudizio, l’amministratore non è in possesso dei requisiti morali per condurre tale attività. Domanda: mi confermate il mio giudizio? In caso positivo, come mi cosigliate di agire? Grazie.

Ho dei dibbi. Da quello che evinco, la fattipscie dovrebbe essere riferibile alla lett. e):
coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

In generale:

  • la condanna deve essere definitiva;
  • devono essere inflitte DUE O PIÙ CONDANNE NEI 5 ANNI PRECEDENTI all’inizio dell’attività, a qualsiasi pena (detentiva/pecuniaria: reclusione, arresto, multa, ammenda…)
  • le condanne devono riguardare delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali - Ad esempio, proprio artt. 5, 6 e 12 della legge n. 283/62.