Requisiti morali ristorazione art. 71 Dlgs 59/2010 [Toscana]

Il Dlgs 26 marzo 2010, n. 59, indica all’art. 71, comma 2, che “Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che … hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna … per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.”

Chiedo quindi conferma se, per ipotesi, anche la sola mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti nei locali di un bar dotato di spazio giochi risulti un reato ostativo all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Trattandosi di obbligo richiamato dal TULPS, la violazione per mancata esposizione ha rilevanza penale; tuttavia, di norma questo reato è oggetto di decreto penale, non sentenza, per sola ammenda e non menzione nei casellari giudiziali, trattandosi di minima irregolarità rispetto a ben altre circostanze.

L’art. 71 pare molto generico su questo punto, parlando solo di “infrazioni alle norme sui giochi”. Qualcuno ha informazioni in merito?

La non menzione è annoverata fra i modi alternativi di estinzione della pena come l’indulto, la grazia, ecc. Detto questo, ci si aggancia al comma 3 dello stesso articolo: Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione

Data la genericità del comma 2 citato, non vedo alternative. Il reato è ostativo fino ai 5 anni dal giudicato definitivo.

Infatti il problema è insito nella genericità di quel richiamo “infrazioni alle norme sui giochi”. Comunque trovo online che vari TAR distinguano il decreto penale dalla sentenza di condanna tassativamente richiamata nella normativa quale “sentenza passata in giudicato”. Peraltro l’eventuale infrazione per mancata esposizione della tabella è sanzionata d’ufficio con ammenda ridotta di norma a €100.
Altri invece indicano genericamente che spetta al giudice indicare l’eventuale impossibilità di prosecuzione dell’attività imprenditoriale.

Alla fine dei conti, questo richiamo normativo abbandona l’imprenditore a doversi scontrare con il TAR spendendo somme importanti anche solo per ritardare i tempi di procedimenti amministrativi di decadenza.
Non esiste in ogni caso alcun nesso logico per cui un’infrazione multabile con ammenda di €100 possa essere ostativa all’esercizio di un’attività produttive per cinque interi anni.