Requisiti morali somministrazione - termine effetto interdittivo condanna

Nel caso di reato contemplato all’articolo 71, comma 1 lettera D del D.Lgs. 59/2010 (reati contro l’igiene e la sanità pubblica) è previsto dal comma 3 del medesimo articolo che l’effetto interdittivo permane per 5 anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Si aggiunge anche che “qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione”. Con pareri ministeriali, viene precisato che nel caso di pena pecuniaria il termine iniziale debba essere individuato dal pagamento della medesima. Nel caso di specie che sto valutando, si tratta di decreto penale del G.I.P. che risulta esecutivo il 05.03.2016 ed il dispositivo prevede l’applicazione di ammenda. Dal certificato del casellario non si evince se e quando il pagamento sia stato effettuato, ma certamente la data è successiva a quella di esecutività del decreto. Come possiamo risalire a tale informazione ed è corretta l’interpretazione normativa?

Nello specifico, oltre alla data già indicata, quale fattispecie di reato o irregolarità viene addotto e quali riferimenti normativi sono indicati nel casellario?

Il casellario riporta quanto segue:
Decreto penale del G.I.P. Tribunale di … esecutivo il 05.03.2016. Violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande art. 5 lett. d L. 30.04.1962 n. 283. Dispositivo: attenuanti generiche art. 62 bis C.P. ammenda 1.500,00 euro e ritenute le diminiuenti di rito del decreto penale.

Ti rispondo solo in base alle mie conoscenze e alla mia esperienza. Solitamente nel casellario se la pena pecuniaria è stata pagata viene riportata la data di pagamento e altrettanto nel caso in cui si sia estinta in altro modo (es. dichiarata estinzione dal Giudice, come può accadere in caso di decreto penale). Se nulla è indicato e il casellario è recente, si suppone non sia stata pagata quindi il termine di 5 anni non ha mai iniziato a decorrere, ma se volete potete chiedere al Tribunale se hanno traccia del pagamento. Già lo avrai fatto ma ovviamente controlla che non sia indicata la sospensione condizionale della pena!

Anche per mia esperienza il pagamento con relativa data viene di solito annotato. In questo caso non è così e neppure è indicata la sospensione condizionale della pena. Provo a chiedere informazioni al Tribunale. Se non avesse pagato quindi la causa ostativa permane tutt’oggi ? grazie

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Concordo con Barbara. Occorre approfondire

Per legge sì perché l’evento (pagamento/estinzione/altro) dal quale decorre il termine di 5 anni che elimina l’ostatività non si è mai verificato, quindi permane la causa ostativa