Requisiti morali - somministrazione

Buonasera Dottore.
Volevo se possibile sapere se una condanna può essere ostativa ai fini dell’apertura di un’attività.

Ho ricevuto nel 2016 una condanna per guida senza patente bruciando quindi il beneficio di pena sospesa.

Nel 2020 mi è arrivata una sentenza passata in giudicato per appropriazione indebita .(1anno e 8 mesi)

Ho richiesto affido ai servizi sociali .

Ho un lavoro a tempo indeterminato ma i tempi per questa pratica sono biblici.

Nel frattempo ho sostenuto corsi di cucina e pasticceria e mi è arrivata un’occasione per rilevare un bar.

Io posso avere un’attività del genere?

Grazie mille e perdoni il disturbo

Il riferimento è l’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010 e gli artt. 11 e 92 TULPS (il TULPS perché trattasi di esercio di somministrazione).
In più, questo per tutte le attività a prescindere, le ipotesi interdittive previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. antimafia).


Sull’antimafia, nulla quaestio, non ne ha parlato.

Sul reato posso dirti che l’appropriazione indebita NON è un reato ostativo per quello che hai indicato. Non rientra fra le ipotesi previste in via specifica e neppure in quelle previste in generale. Dico in generale riferendomi a:

coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale

Il minimo e meno di 3 anni e non hai preso 3 anni – si tratta dell’art. 646 cp: libro II, titolo XIII, capo II.

Per quelli specifici, vedi l’art. 71 citato.

La guida senza patente non è un reato.

Dal lato TULPS, si può giungere alla stessa conclusione.

Dottore la Ringrazio.
Ma se una volta inviata la scia invece.dovessero bloccarmi per i motivi sopra descritti , mi consiglia di farmi seguire da.un legale per impugnare la cosa ?
Che tipo di legale cercare ?
Grazie ancora e buon lavoro