Requisiti morali

Buongiorno,
copio sotto l’estratto dal casellario di soggetto che nell’ agosto 2023 ha preso in gestione attiv commercio e distribuzione carburante.
Visto che il reato è dich estinto ed è stata concessa la riabilitazione, i requisiti morali per l’esercizio dell’attività sussistono?
grazie

  1. xx/xx/2000 SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (Art. 444, 445 CPP) DEL G.I.P. TRIBUNALE DI SIENA IRREVOCABILE IL 20/07/2000 1° reato ) RAPINA IN CONCORSO Art. 110, 628 comma 3 n. 1 C.P. (COMMESSO il xxxxxxx ) Circostanza: Art. 62 bis C.P. 2° reato ) LESIONE PERSONALE IN CONCORSO Art. 110, 582 C.P. (xxxxxx) Circostanze: Art. 585 C.P., Art. 62 bis C.P. Dispositivo: PENA COMPLESSIVA RIFERITA AI REATI: 1), 2) RECLUSIONE ANNI 1 MESI 6, MULTA LIRE 600.000 (PARI A EURO 309,87) Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL’Art. 163 C.P. Provvedimenti successivi emessi durante l’esecuzione del provvedimento >> xx/xx/2014 CON ORDINANZA DEL G.I.P. TRIBUNALE DI xxxxxx DICHIARATO ESTINTO IL REATO AI SENSI DELL’ Art. 445 SECONDO COMMA C.P.P. >> xx/xx/2020 CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE CONCESSA LA RIABILITAZIONE

Siamo nella ipotesi di cui all’art. 71, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 59/2010. In funzione di questo vedi il successivo comma 3:

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Anche senza verificare altre condizioni, la riabilitazione toglie il divieto di esercizio in modo istantaneo.


Ancora prima, la concessione della condizionale avrebbe fatto sì che il divieto non si applicasse comunque. Vedi comma 4 dello stesso articolo