REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO di edilizia residenziale pubblica ERP (impossidenza)

La Legge 6 aprile 1989, n. 13, della Regione Sardegna “Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” prevede all’art. 2, comma 1 lett. c quale requisito per l’assegnazione la “non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito territoriale di assegnazione. E’considerato adeguato l’alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell’articolo 13 della legge del 27 luglio 1978 n. 392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l’alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell’articolo 9, punto b. 2.2.)”. Definisce, altresì, l’alloggio adeguato in termini superficiali e di vani prescindendo dallo stato del medesimo e dal fatto che esso sia agibile e/o inagibile o necessiti di interventi di ristrutturazione.
Si chiede:

  1. se la norma debba essere intesa in senso letterale o sia passibile di interpretazione per quanto concerne il requisito dell’impossidenza;
  2. in particolare se un richiedente è comproprietario, a prescindere dalla quota effettivamente posseduta, di un immobile adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, rispetta il re-quisito dell’impossidenza o si colloca necessariamente al di fuori dall’ambito di applicazione della norma;
  3. se il comproprietario di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare che necessita di interventi di ristrutturazione (ma nessuno esegue i lavori non essendoci accordo tra i comproprietari) rispetta il requisito dell’impossidenza di cui all’art. 2, comma 1, lett c) della L.R. n. 13/1989.