Requisiti professionali attività commercio alimentare

Si chiede se possa essere riconosciuto valido come requisito professionale di cui all’art. 71 comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 per l’avvio di una attività di commercio al dettaglio in sede fissa nel settore alimentare , l’avere esercitato in proprio attività di impresa artigiana per produzione di distillati alcolici nel rispetto del periodo minimo prescritto dalla norma. Da visura camerale si riscontra l’iscrizione del soggetto, quale impresa individuale, nella sezione speciale imprese artigiane e classificazione Ateco dell’attività 11.01 (distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici).

Non ho trovato circolari specifiche, tuttavia principio condiviso nelle circolari MISE (es. n. 11189 del 2016) è che la norma (art. 71 comma 6 lettera b) del D.Lgs. n. 59/2010) non differenzia, ai fini dell’abilitazione professionale, fra l’attività svolta nel settore commercio/somministrazione o in quello della produzione artigianale di alimenti.

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale