Requisiti professionali bar dello stadio comunale

Buongiorno,

è pervenuta una comunicazione al SUAP di variazione della persona in possesso dei requisiti professionali (preposto) del bar presente nello stadio comunale.
Il nuovo preposto è, come da dichiarazione, il presidente dell’ASD Calcio, nonché rappresentante del soggetto REA, che ha in gestione anche il bar (non posto di ristoro), oltre allo stadio, da più di due anni.
Egli ha dichiarato di “aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande”.
Verificato con l’INPS, il soggetto risulta essere pensionato delle Poste dal 01/2020 e risulta aver svolto attività lavorativa solo presso l’Ente Poste.
A me non sembra abbia i requisiti. Chiedo gentilmente un parere in merito.
Grazie mille

Il legale rappresentante del soggetto giuridico intestatario l’attività commerciale di pubblico esercizio matura il requisito di esperienza professionale proprio con la sola qualità di legale rappresentante, in quanto tale, stante l’indicazione stessa richiamata nel quesito per cui il soggetto giuridico in esame risulta aver esercitato tale attività per oltre due anni.

Pertanto, se la ASD ha esercitato attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande per oltre due anni, il legale rappresentante della stessa che abbia avuto poteri di legale rappresentanza nella ASD per almeno due anni, acquisisce il requisito di esperienza professionale correlato.

Grazie mille del cortese sollecito riscontro.

Attenzione: non è sufficiente essere legale rappresentante per aver maturato il requisito.

Il MISE ha precisato (vedi ad es. la circolare 86872 del 24/05/2013) che è tale requisito valido solo se ha svolto compiti di gestione effettivamente operativi con carattere di abitualità e prevalenza dimostrabili.

Infatti lo stesso art. 71 c. 6 del d.lgs. 59/2010 parla di “avere esercitato” presso attività nel settore alimentare.

Grazie mille della precisazione

Oggi è arrivato dal presidente dell’ASD Calcio un “attestato di formazione per gli operatori del settore alimentare” di frequenza del Corso per Alimentarista destinato a tutti gli operatori del settore alimentare e superamento dell’esame finale di n. 12 ore, tenutosi in modalità FAD asincrona, ai sensi della D.A. n. 275/2018, del D.A. n. 630/2019 e del D.A. n. 698/2022 Regione Sicilia e dal Regolamento Europeo (CE) 852-853/2004 rilasciato da un ente di formazione accreditato e certificato secondo gli standard ISO 9001:2015.
A me non sembra abbia comunque i requisiti.
Chiederei un vostro parere.
Grazie mille

Oggi è arrivato dal presidente dell’ASD Calcio un “attestato di formazione per gli operatori del settore alimentare” di frequenza del Corso per Alimentarista destinato a tutti gli operatori del settore alimentare e superamento dell’esame finale di n. 12 ore, tenutosi in modalità FAD asincrona, ai sensi della D.A. n. 275/2018, del D.A. n. 630/2019 e del D.A. n. 698/2022 Regione Sicilia e dal Regolamento Europeo (CE) 852-853/2004 rilasciato da un ente di formazione accreditato e certificato secondo gli standard ISO 9001:2015.
A me non sembra abbia comunque i requisiti.
Chiederei un vostro parere.
Grazie mille

Il c.d. “corso per alimentarista” o attestato HACCP è la formazione ai fini delle procedure di autocontrollo, non è titolo abilitante ai sensi del Decreto Legislativo 59 del 2010. Il corso abilitante infatti prevede 130 ore in Lombardia, a memoria 120 nel Lazio,…

Grazie mille del cortese riscontro.