Requisiti professionali per somministrazione temporanea

Buongiorno,
il portale regionale (Emilia Romagna) per la presentazione delle pratiche telematiche al SUAP in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevante richiede il possesso dei requisiti di cui all’art.71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59, fra cui i requisiti professionali previsti al comma 6.
Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con la Legge 4 aprile 2012, n. 35 all’art. 41 definisce espressamente che la somministrazione termporanea “non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.
Ci sono altre norme che non ho considerato o l’errore è nel portale?
Grazie

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 afferisce a " Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. SOno disposioni riconducibile ali tutela della concerrenza e ai LEP. Le regioni non possono che uniformarsi. Ogni disposizioni contraria è disapplicabile.

Addirittura, il d.lgs. 117/2017, all’art. 70, dispone:
2. Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 (QUINDI ANCHE IN DEROGA A QUELLI MORALI).

Per concludere, il portale non è fonte del diritto anche se rappresenta un mezzo per indicare i conenuti obbligatori dei moduli. La PA competente, tuttavia, non può ritenere che il redattore del portale (funzionario regionale se va bene) possa superare o disapplicare una legge

Inoltre, il modello unificato per la somm.ne temporanea di cui accordo della CU del 04/05/2017 NON riporta il quadro per i requisiti professionali e cita il DL 5/12