Siamo in Veneto - La titolare di un bar aperto l’anno scorso possiede i requisiti professionali per tale bar.
Ora è stata nominata anche preposto nel bar appena aperto all’interno del Palazzetto dello Sport.
In pratica, contemporaneamente è sia legale rappresentante in un bar che preposto in un altro.
E’ possibile o dev’essere nominato un altro preposto?
Requisiti per la Somministrazione di Alimenti e Bevande: Cosa Devi Sapere
CONTENUTO
La somministrazione di alimenti e bevande è un’attività regolamentata che richiede il possesso di specifici requisiti morali e professionali, come stabilito dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010. Questi requisiti sono fondamentali per garantire la sicurezza e la qualità del servizio offerto ai consumatori.
Requisiti Morali
I requisiti morali si riferiscono all’integrità e alla reputazione del soggetto che intende avviare l’attività di somministrazione. In particolare, non devono sussistere condanne penali per reati che possano compromettere la fiducia del pubblico. È importante sottolineare che la verifica di tali requisiti viene effettuata attraverso un’autocertificazione, ma può essere soggetta a controlli da parte delle autorità competenti.
Requisiti Professionali
I requisiti professionali sono essenziali per garantire che il personale coinvolto nella somministrazione di alimenti e bevande sia adeguatamente formato e competente. I principali requisiti professionali includono:
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Attestato SAB: È necessario possedere l’Attestato di Somministrazione Alimenti e Bevande (ex REC), che si ottiene attraverso un corso abilitante. Questo attestato attesta la preparazione del soggetto in materia di gestione e somministrazione di alimenti e bevande.
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Diploma Alberghiero o Titolo Equivalente: In alternativa all’Attestato SAB, è possibile dimostrare di possedere un diploma alberghiero o un titolo equivalente.
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Esperienza Professionale: Un’altra opzione è quella di avere almeno 2 anni di esperienza nel settore della somministrazione di alimenti e bevande negli ultimi 5 anni, documentata attraverso contratti di lavoro o altre attestazioni.
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Corso HACCP: È obbligatorio per il titolare e per gli addetti che manipolano alimenti seguire un corso di formazione HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) per garantire la sicurezza alimentare.
CONCLUSIONI
La somministrazione di alimenti e bevande è un settore che richiede non solo competenze tecniche, ma anche un forte senso di responsabilità. I requisiti morali e professionali stabiliti dalla normativa sono strumenti fondamentali per garantire la sicurezza e la qualità del servizio, proteggendo così i consumatori e promuovendo un mercato sano.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, la conoscenza di queste normative è cruciale, soprattutto per coloro che operano nel settore della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Essere informati sui requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande permette di svolgere un ruolo attivo nel monitoraggio e nella regolamentazione di queste attività, contribuendo a garantire standard elevati di sicurezza e qualità.
PAROLE CHIAVE
Somministrazione alimenti e bevande, requisiti morali, requisiti professionali, Attestato SAB, diploma alberghiero, esperienza professionale, corso HACCP, D.Lgs. 59/2010.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.Lgs. 59/2010, art. 71
- Regolamento CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari
- Legge 287/1991 sulla concorrenza e il mercato
- Normativa regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

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Non ci sono problemi, almeno in teoria. Differentemente da responsabile tecnico delle attività artigiane come l’estetista (per fare un esempio), il preposto di un esercizio di somministrazione non ha un vincolo stretto di esclusività, non è iscritto al REA per quella sede operativa. In altre parole, può fare il preposto per N esercizi.
Chiaramente, occorre che il preposto assicuri una certa presenza in modo da garantire la sorveglianza/supervisione dell’attività che il suo ruolo gli attribuisce, ivi comprese le relative responsabilità (finanche penali).
Il MiSE ha prodotto varie risoluzioni sul tema. Ad esempio vedi:
La qualità di “legale rappresentante” è riferita al soggetto fisico che rappresenta la persona giuridica. È in questo caso il soggetto che presenta la scia per SAB.
Il “preposto” invece è termine riferito per lo più alla normativa sul commercio (nel dlgs 114/98 era art.5 c.6 poi dlgs 59/2010 e s.m.i. o legge regionale di settore).
Nei pubblici uffici esercizi di somministrazione, per il tulps (art.86) si parla di “rappresentante” (art.8).
Non mi risulta che il tulps o le leggi sul commercio vietino ad un soggetto di essere titolare di licenza/scia ed al contempo proposto o rappresentate in un’altra attività fermo restando il principio di personalità delle “licenze” del tulps e la conduzione effettiva da parte dello stesso titolare che può avvalersi del rappresentate nominato/approvato che deve comunque supervisionare.
Vds https://ascom.pn.it/it/news/preposto-nelle-attivit-di-somministrazione-di-alimenti-e-bevande
Grazie mille del riscontro.
Non confondiamo però la figura del rappresentante (ex art. 8 TULPS) con quella del preposto.
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il preposto DEVE essere in possesso dei requisiti professionali; può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più esercizi; può non essere sempre presente nell’esercizio garantendo comunque in ogni caso che la preposizione all’attività sia effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti;
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il titolare dell’autorizzazione/SCIA dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, invece, è obbligato alla effettiva gestione dell’esercizio e pertanto deve assicurare una costante presenza nello stesso (a parte eventuali e limitate assenze temporanee); nel caso in cui non possa garantire tale presenza costante nell’esercizio, dovrà nominare un rappresentante ai sensi dell’art. 8 TULPS;
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il titolare dell’autorizzazione/SCIA o il suo rappresentante ex art. 8 non sono obbligati al possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 71, comma 6, del D.L.vo 59/2010, qualora vi sia un preposto in possesso dei medesimi;
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quindi: mentre il preposto può essere nominato per più esercizi, il rappresentante è solitamente vincolato ad un singolo esercizio (a meno che i diversi esercizi non facciano orari differenti e non sovrapposti tra loro).
Nessuna norma nel tulps nega la possibilità di avere rappresentanti approvati in esercizi diversi (dello stesso titolare esercente o di diversi).
Risoluzione MISE n. 3075 del 12 gennaio 2016:
- il titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande o il suo rappresentante, solo ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 93 del TULPS, considerato il limite costituito dal principio di personalità delle licenze di polizia desumibile dallo stesso articolo 8 del TULPS che esige l’identità tra il titolare della licenza (o il suo rappresentante) e l’effettivo gestore dell’attività autorizzata, sono obbligati alla effettiva gestione dell’esercizio e pertanto devono assicurare una costante presenza nell’ambito della sede (sono consentite le assenze temporanee per comuni esigenze come indicato nella citata nota del 16-7-2013 del Ministero dell’Interno).
Premesso quanto sopra, ferma restando la necessità, in ogni caso, che il preposto assuma, anche per l’esercizio ubicato in codesta Provincia, effettiva preposizione all’attività commerciale, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità, la scrivente non individua alcuna motivazione per sostenere che un medesimo soggetto non possa di per sé svolgere tale funzione anche per una unità locale ubicata in un Comune di una Regione diversa da quella nella quale già opera, ove tale preposizione alla relativa attività commerciale sia comunque effettiva ed a condizione che, naturalmente, il rappresentante ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 93 del TULPS sia individuato in persona diversa in grado di assicurare una costante presenza nell’ambito dell’esercizio.
Come dicevo: mentre il preposto può essere nominato per più esercizi, il rappresentante è solitamente vincolato ad un singolo esercizio (a meno che i diversi esercizi non facciano orari differenti e non sovrapposti tra loro).
Concetto ribadito anche in diverse altre risoluzioni.
Confermo quanto già detto. Nessuna norma vieta di essere nominati rappresentanti in locali diversi. Dunque vale il principio che se non è espressamente vietato … e’ consentito.
Importante è che il singolo locale sia condotto dal titolare o, in assenza, da uno dei rappresentanti approvati.
In pratica, è la stessa cosa che ho detto io: il rappresentante è “solitamente” (che non vuol dire “obbligatoriamente”) vincolato ad un singolo esercizio, a meno che i diversi esercizi non facciano orari differenti e non sovrapposti tra loro.
Questa era la condizione più logica che partiva dal presupposto, seguito anche dalle varie risoluzioni del MISE, che il titolare dell’autorizzazione/SCIA abbia nominato uno o più rappresentanti in quanto non può seguire personalmente la gestione dei suoi locali.
Mi pare ovvio che se invece nel locale A è presente il titolare, allora il rappresentante (nominato come tale per i locali A e B) può in quel frangente stare nel locale B; e viceversa.