Requisiti professionali tatuatore-piercing

Gentile staff di Omniavis,
in Sardegna un tatuatore vorrebbe esercitare mediante affitto poltrona presso studio di tatuatore già abilitato e presenta attestato ( 94 ore di formazione) rilasciato da un’agenzia con sede a Torino e logo di Regione Piemonte.
Chiedo Vostri chiarimenti in merito, poiché ritengo che si debba accettare solo una formazione accreditata dalla Regione di appartenenza.
Grazie in anticipo

Il problema è che i requisiti professionali devono essere previsti da norma statale. Alle regioni resta la competenza per organizzare i corsi formativi ma una volta raggiunto il requisito dettato dalla legge statale, questo è spendibile in tutt’Italia. Per l’attività estetica o per l’acconciatore è così. Come scritto molte volte nel forum, le professioni sono materia a potestà legislativa concorrente mentre la formazione professionale appartiene alla competenza residuale regionale. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari e sufficienti per l’esercizio delle attività professionali (vedi d.lgs. n. 30/2006).
Detto questo, accade che alcune regioni si addentrino nella disciplina di alcuni profili pur non avendone la competenza. La regione Sardegna redo lo abbia fatto con la Delib.G.R. n. 41/21 del 01/12/2023. Alla luce di questa, chi ha un titolo diverso da quello dettato dalla DGR, deve farselo riconoscere ai sensi di quella. Credo possa rientrare nel caso dell’art. 13 dell’allegato alla DGR. Chiederei, comunque, al servizio regionale competente.