Requisiti richiesti dal bando di concorso

Buongiorno, non so se potete aiutarmi nel rispondere al seguente quesito.

Desidero sapere cortesemente un chiarimento se possibile, in merito al seguente requisito richiesto dal bando per partecipare al concorso “condotta incensurabile art. 35 c. 6 decreto n. 165/2001”.

Nello specifico sono comprese tra le cause ostative alla partecipazione alle procedure concorsuali, le fattispecie in cui sono state irrogate sanzioni dall’ufficio per i procedimenti disciplinari fino al rimprovero scritto?

Ringrazio per la gentile attenzione e rivolgo cordiali saluti.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, è importante iniziare con una premessa generale sul concetto di “condotta incensurabile” come requisito per la partecipazione a concorsi pubblici, secondo il diritto amministrativo italiano.

La “condotta incensurabile” è un requisito previsto dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, che disciplina l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Questo requisito si riferisce alla necessità per i candidati di non avere subito condanne penali definitive o misure che escludano, secondo la legge, dall’accesso agli impieghi pubblici.

Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, come il rimprovero scritto, queste non rientrano direttamente nelle cause di esclusione previste dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. 165/2001. Le sanzioni disciplinari sono infatti di natura interna all’amministrazione e non hanno lo stesso impatto di una condanna penale definitiva sul requisito della condotta incensurabile.

Tuttavia, è importante notare che le amministrazioni possono valutare la condotta e il comportamento del candidato nel suo complesso, anche al di là delle sole condanne penali, per determinare la sua idoneità al ruolo pubblico. Questo significa che, in alcuni casi, gravi sanzioni disciplinari potrebbero influenzare la valutazione della condotta incensurabile, anche se non sono esplicitamente menzionate nell’art. 35, comma 6.

Esempio concreto:
Se un candidato ha ricevuto un rimprovero scritto per una violazione minore delle regole interne di un’amministrazione, questo probabilmente non influenzerà la sua condotta incensurabile ai fini del concorso. Tuttavia, se le sanzioni disciplinari sono il risultato di comportamenti gravi che mettono in dubbio l’integrità o l’affidabilità del candidato, l’amministrazione potrebbe considerare questi aspetti nella sua valutazione complessiva.

Conclusione sintetica:
Le sanzioni disciplinari come il rimprovero scritto, di per sé, non rientrano tra le cause ostative alla partecipazione alle procedure concorsuali previste dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. 165/2001. Tuttavia, l’interpretazione di cosa costituisca una “condotta incensurabile” può variare e includere una valutazione complessiva del comportamento del candidato.

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