Requisiti rti bando tipo anac

Buongiorno a tutti.
Ho da poco iniziato a lavorare alla Centrale Unica di Committenza ed ho un dubbio circa i requisiti art. 83 che devono avere le RTI per poter partecipare ad una gara.
Il bando tipo ANAC, indica che, per il requisito speciale del fatturato, questo deve essere posseduto nel complesso dall RTI, ed in maniera maggioritaria dalla mandataria.
Invece, per il requisito dei servizi analoghi, il bando dice che deve essere posseduto sia dalla mandataria, sia dalla mandante e che comunque, il requisito deve essere posseduto in maniera maggioritaria dalla mandataria.
Il mio dubbio è questo:

  • nel caso del requisito circa i servizi analoghi, che deve essere posseduto sia da mandante che mandataria e in misura maggiore dalla mandataria, è da intendersi che ciascuna impresa facente parte dell’RTI debba possedere per intero il requisito o è sufficiente che ciascuna impresa facente parte RTI possieda il requisito anche solo parzialmente ma che, insieme, raggiungano il requisito prescritto, tenendo conto che la capogruppo mandataria debba comunque possedere il requisito in misura maggioritaria?
    Ad esempio: nel caso di affidamento di servizi scolastici, il requisito richiesto prevedeva l’aver svolto servizi analoghi negli ultimi 3 anni, per un importo annuale di 600.000 euro.
    La mandataria ha il requisito solo per i primi due anni (superiori a 600.000 euro l’anno) ed il terzo anno non raggiunge invece i 600.000 euro, fermandosi a 400.000.
    La mandante invece ha svolto i tre anni di servizi analoghi ma non raggiunge in nessuno dei 3 l’importo richiesto di 600.000 euro.
    In questo caso, si può ritenere soddisfatto il requisito richiesto, posto che “sommando” i requisiti di entrambe, si supera ampiamente la somma di euro 600.000 richiesta?

  • Nel caso del requisito del fatturato che deve essere posseduto nel complesso dall’RTI ed in maniera maggioritaria dalla mandataria, l’esempio è il seguente:
    è richiesto un fatturato minimo annuo di un milione di euro riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari.
    La mandataria ha un fatturato di un milione di euro per ciascuno dei tre anni richiesti. La mandante invece ha un fatturato di 500.000 euro per ciascuno dei primi due anni e manca totalmente del requisito per il 3 anno richiesto.
    In questo caso, il requisito può ritenersi soddisfatto, posto che è da intendersi “nel complesso” e che la mandataria ce l’ha in misura maggioritaria?
    Grazie e spero di essere stata chiara!

Buonasera Sara,
in primis devi fare riferimento non solo all’art. 48 del Codice ma anche all’art. 92 del DOR 207/2010 ancora vigente relativo ai Raggruppamenti.
Quindi, verificare cosa chiede il Bando (lex specialis) della tua gara ed, eventualmente, poi il Bando-tipo di ANAC.
Inoltre non confondere il requisiti del fatturato con i servizi analoghi perché il primo è relativo alla capacità economico-finanziaria dell’impresa, mentre il secondo alla capacità tecnico-organizzativa. Sono requisiti speciali che attengono a sfere diverse dell’attività imprenditoriale.
Nel tuo caso specifico i servizi analoghi - che correttamente devono essere posseduti sia dalla mandataria che dalla mandante e dalla prima in misura maggioritaria - devono essere posseduti dal RTI nel suo complesso ma la mandataria per almeno il 40% e la restante percentuale cumulativamente le mandanti ognuna nella misura minima del 10% qualora il RTI è orizzontale; se, invece è verticale la mandataria deve svolgere la prestazione principale e la/le mandante/i la prestazione secondaria.
Nel caso dell’esempio, tuttavia, ai sensi del comma 1 dell’art. 92 citato, mi sembra, tra l’altro, che la mandataria riesca a coprire già da sola il requisito perchè i primi due anni supera i 600.000 e il terzo anno è di poco inferiore. Tuttavia, “sommando” i requisiti posseduti da entrambe, queste soddisfano pienamente il requisito coprendo la mandante la quota residua dei 200.000 che mancano alla mandataria per il terzo anno.
Nel caso del fatturato, invece, dato che la mandataria ha un fatturato minimo per ognuno dei tre anni pari al milione di euro richiesto dal bando, già da sola copre il requisito e, pertanto i requisiti della mandante - per tale specifico requisito speciale - sono un quid pluris e, pertanto, si anche in questo caso il possesso del requisito si può ritenere soddisfatto.
Spero di esserti stata utile.
Cordiali saluti

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Ti ringrazio molto, sei stata chiarissima.
Vorrei approfittare della tua disponibilità, per chiederti un’altra cosa.
Questa volta, in tema di consorzi in fase di prequalifica e successiva fase negoziata.
la prima domanda è la seguente:

  • Un soggetto che partecipa alla manifestazione di interesse può successivamente aggregarsi in
    RTI con altri soggetti partecipanti anch’essi alla manifestazione di interesse?
    2 domanda:
  • Un soggetto che partecipa alla manifestazione di interesse come Consorzio può
    successivamente aggregarsi in RTI con altri soggetti partecipanti anch’essi alla manifestazione
    di interesse?
    3 domanda:
  • Nel caso in cui il Consorzio inscritto non intendesse poi partecipare alla seconda fase di offerta,
    possono le consorziate, che non abbiano effettuato la manifestazione di interesse, partecipare
    singolarmente in RTI con altri soggetti ammessi alla seconda fase, i quali invece hanno
    partecipato alla manifestazione di interesse?
    4 domanda:
  • In fase di prequalifica ha manifestato interesse un Consorzio che non ha indicato le consorziate esecutrici ed hanno manifestato interesse anche i singoli operatori che sappiamo far parte del consorzio medesimo. Successivamente, il consorzio potrĂ  partecipare indicando come consorziate esecutrici gli operatori che hanno partecipato come singoli?
    Grazie mille per la disponibilitĂ 

Buonasera Sara,
Domande1 e 2: la risposta è SI, ai sensi dell’art. 48, comma 11 del D.lgs n. 50/2016
Domanda 3: Si, soprattutto se le consorziate in questione non erano state indicate dal Consorzio quali esecutrici della prestazione
Domanda 4: il Consorzio DEVE sempre indicare il consorziato con cui concorre ex art. 48, comma 7 del Codice per cui dovresti ammetterlo a soccorso chiedendo l’integrazione della dichiarazione. A loro volta possono manifestare interesse singolarmente i consorziati che NON sono stati indicati dal Consorzio. Sicuramente successivamente, il consorzio NON potrà partecipare indicando come consorziate esecutrici gli operatori che hanno partecipato come singoli perchè espressamente vietato dal citato comma 7 seppure questo parla di gara. Tuttavia dato che la prequalifica è propedeutica alla gara io applico il comma 7 anche alla manifestazione di interesse. Se occorre faccio un approfondimento giurisprudenziale.
Buona serata

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Sei stata gentilissima.
Tuttavia, Ho un dubbio.
Può il consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett b) e il consorzio di cui alla lett.c) partecipare per conto proprio?
Altra domanda:
Per quanto concerne il requisito tecnico -professionale del possesso della certificazione ISO 90001 in capo ai consorzi, nel caso in cui si tratti di consorzi di cui alla lettera B) dell’art. 45 del codice, tale certificazione da chi deve essere posseduta? Purtroppo non trovo molto chiaro tale comma e ho un dubbio su chi debba effettivamente possedere la certificazione, se da Consorzio e Consorziate oppure anche solo da una delle consorziate, per cui il consorzio può spendere il requisito della propria consorziata?

Buonasera Sara,
in merito alla prima domanda il consorzio partecipa per conto proprio ma solitamente agisce sempre mediante una consorziata che va sempre indicata.
-In merito alla seconda domanda , ti posso dire che i requisiti di partecipazione alla gara tra i quali il “Possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2000 devono essere posseduti dalle sole Ditte concorrenti alla gara sia in forma
singola che in forma di raggruppamento (A.T.I.) o consorzio ordinario di concorrenti (di cui all’art. 45, comma 2, lett. B) del D. Lgs. n. 50/2016 e, quindi, non sono richiesti
per le consorziate dei Consorzi (ad es. consorzi stabili e consorzi tra imprese artigiane), che non assumono la veste di concorrenti, ma di meri soggetti esecutori del servizio per conto dei consorzi concorrenti.
Ancora Cons. Stato, sez. III, 19.11.2014 n. 5695 secondo cui " il consolidato insegnamento di questo Consiglio è sempre stato nel senso che “sul piano sostanziale … la certificazione di qualità, diretta a garantire che un’impresa è in grado di svolgere la sua attività almeno secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto, è un requisito che deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili” (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 25.7.2006, n. 4668; Cons. St., sez. V, 30.5.2005, n. 2756; Cons. St., sez. VI, 13.5.2002, n. 2569; Cons. St., sez. V, 18.10.2001, n. 5517).
Il consolidato orientamento di questo Consiglio è stato condiviso e ribadito, per parte sua, anche dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici costantemente e, ad esempio, nel parere precontenzioso n. 254 del 10.12.2008, laddove la medesima Autorità ha chiarito come nei raggruppamenti “il requisito soggettivo” in parola debba essere“ posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni tra loro fungibili”.
Spero di essere stata utile.

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