Requisito professionale autoriparatore

Buongiorno,
una società ha presentato una scia per autoriparazione (carrozzeria e gommista) indicando come soggetto responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali un “procuratore” (risultante come tale dalla visura camerale). E’ ammissibile considerato che il responsabile tecnico non può essere un soggetto esterno all’impresa?
nella medesima pratica viene dichiarato di non prevedere l’utilizzo di impianti a ciclo aperto per le operazioni di verniciatura e in non superamento dei limiti acustici di zona (allegando valutazione di impatto acustico). E’ sufficiente o serve comunque attivare un’ AUA?
GRAZIE

Dal DPR 558/99 si evince:

Ai fini dell’esercizio delle attività di autoriparazione, l’impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all’articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell’officina. Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. All’impresa artigiana si applica l’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

L’autorità competente sulla SCIA di avvio attività di autoriparatore è la CCIAA. Le CCIAA la pensano in modo standard che si può riassumere così.

Il responsabile tecnico può essere:

  • titolare di impresa individuale;

  • legale rappresentante della società;

  • socio della Snc anche non amministratore;

  • dipendente dell’impresa;

  • collaboratore familiare;

  • soggetto terzo abilitato previa immedesimazione tramite procura institoria.

Vedi: https://www.pv.camcom.gov.it/files/RegistroImprese/Guide%20e%20Prontuari/prontuario_autoriparatori.pdf


La comunicazione sul rispetto dei limiti acustici non determina la necessità dell’AUA. Confluirebbe nell’AUA se questa fosse necessaria per altre procedure autorizzatorie ordinarie. In generale, l’impresa può non avvalersi dell’AUA ove l’impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione a carattere generale. Da approfondire ma l’impianto a ciclo chiuso o l’assenza di verniciatura non determina la necessità di autorizzazione ordinaria, al più un’autorizzazione a carattere generale. Senti il loro tecnico sui dettagli