La risoluzione MISE n. 3656/C del 12/09/2012 specifica che “il requisito professionale non può essere richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b), e), f), g) ed h) del comma 6 dell’art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come sostituito dal comma 7 dell’art. 64 del d. lgs. n. 59, purché siano rispettate le limitazioni di accesso ai locali o agli ambiti spaziali su esplicitati”.
Quindi il requisito professionale non è richiesto - alle condizioni indicate - per le attività di somministrazione svolte:
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno;
f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico.
Nell’elenco di cui sopra non sono citati musei, teatri, sale da concerto, cinema, librerie, gallerie d’arte e simili. Trattandosi di una deroga, l’elenco dovrebbe intendersi come tassativo.