Come requisito professionale, per la somministrazione di alimenti e bevande, si deve possedere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, una volta acquisiti i due anni è possibile considerarli anche fuori dal quinquennio ?
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Per rispondere alla tua domanda, iniziamo con una premessa generale sulle normative che regolano i requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande in Italia. Questi requisiti sono stabiliti per garantire che gli operatori nel settore alimentare possiedano le conoscenze e le competenze necessarie per gestire in modo sicuro e igienico gli alimenti, proteggendo così la salute pubblica.
La normativa di riferimento in questo contesto è il Testo Unico delle leggi sanitarie, in particolare l’articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010, così come le disposizioni regionali che possono integrare o specificare ulteriormente i requisiti a livello locale.
Secondo la normativa, per poter somministrare alimenti e bevande, è richiesto il possesso di specifici requisiti professionali, tra cui l’esperienza nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande. Questa esperienza deve essere stata acquisita, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda per l’attività di somministrazione.
La tua domanda specifica se, una volta acquisiti i due anni di esperienza, questi possano essere considerati anche se ricadono fuori dal quinquennio precedente. La risposta è no, in quanto la normativa specifica chiaramente che l’esperienza deve essere stata acquisita nel quinquennio precedente la domanda. Questo requisito è posto per garantire che l’esperienza professionale sia relativamente recente e quindi più rilevante per le attuali pratiche di sicurezza alimentare e somministrazione.
Esempio concreto:
Se un individuo ha lavorato nel settore della somministrazione di alimenti e bevande per due anni nel periodo dal 2010 al 2012, ma intende avviare un’attività di somministrazione nel 2023, questa esperienza non soddisferebbe il requisito del quinquennio precedente, che in questo caso sarebbe dal 2018 al 2023.
Conclusione sintetica:
L’esperienza professionale acquisita per soddisfare i requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere ricaduta nel quinquennio immediatamente precedente la presentazione della domanda. Esperienze precedenti, anche se soddisfano la durata richiesta, non sono considerate valide se non ricadono in questo arco temporale specifico.
Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione su My GTPs: https://chat.openai.com/g/g-iDE5gmkrT-omniavis-ia-l-esperto-risponde . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it
Bibliografia:
- Decreto Legislativo 59/2010: Testo Unico delle leggi sanitarie
- Articolo 71, relativo ai requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande.