Requisito professionale per esercizio attività commercio settore alimentare

Un soggetto asserisce che un diploma con il quale gli è stato conferito il titolo di Enologo dal Ministero delle Politiche Agricole e rilasciatogli nel 1998 equivale alla odierna laurea breve. Il soggetto è in possesso del diploma di scuola media superiore e vorrebbe fare valere il titolo di cui in precedenza detto a fini di intraprendere l’attività di commercio settore alimentare. Personalmente non ho trovato nulla che confortasse la tesi sostenuta da detto soggetto e pertanto chiedo se corrisponde al vero quanto asserito circa detto titolo. Non è il MIUR che rilascia i titoli di studio?

Qualche anno fa ho risposto ad analogo quesito
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=39533.0

ENOLOGO ha senz’altro il requisito professionale MA SOLTANTO SE PUO’ FREGIARSI DEL TITOLO IN BASE ALLA LEGGE QUI SOTTO RIPORTATA

L. 10/04/1991, n. 129
Ordinamento della professione di enologo.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 aprile 1991, n. 90.

  1. Titolo di enologo.
  2. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un diploma universitario di 1° livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo. La laurea triennale di primo livello relativa al settore vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, è equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma universitario di 1° livello previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al medesimo settore (2).
  3. Il titolo di enologo spetta inoltre a coloro che, in possesso di diploma conseguito presso gli istituti tecnici agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale), abbiano frequentato e superato un corso biennale presso una scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica istituita da università statale o legalmente riconosciuta.
  4. Coloro che abbiano conseguito il diploma presso un istituto tecnico agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale), oppure il diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze biologiche, in scienze chimiche o in scienze delle preparazioni alimentari ed esercitato attività professionale continuativa per almeno tre anni nel settore vitivinicolo, possono chiedere l’attribuzione del titolo di enologo. Possono altresì chiedere l’attribuzione del titolo di enologo coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore rilasciato da istituti tecnici ad indirizzo agrario o chimico e che abbiano esercitato attività professionale continuativa per almeno otto anni nel settore della enologia. La richiesta deve essere presentata, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell’agricoltura e delle foreste.
  5. Per l’attribuzione del titolo di enologo ai soggetti cui al comma 3 è nominata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, una commissione composta da:
    a) un rappresentante del Ministero dell’agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente;
    b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
    c) un rappresentante del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
    d) un rappresentante del Ministero della sanità;
    e) un rappresentante dell’organizzazione di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo maggiormente rappresentativa a livello nazionale.
  6. La commissione, accertato il conseguimento del titolo di studio e valutata l’idoneità del requisito professionale, procede all’attribuzione del titolo di enologo entro il termine fissato con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste.
    (2) Comma così sostituito dall’art. 1-undecies, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Esiste in parlamento un disegno di legge di riforma della professione
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53764.htm
Ma siamo ancora lontani dalla sua approvazione