Requisito professionale per gli artigiani

Un artigiano che produce bomboniere, per vedere i confetti deve possedere il requisito professionale, di cui all’art. 71 del DLGS 59/20210. In altre parole i confetti sono accessori alla produzione artigiana?! Mi ricordo di aver “intravisto” una risoluzione MISE ?!

Quando siamo nel campo della vendita diretta alimentare, industriale o artigianale, non si applica l’art. 71 citato. L’art. 71 si applica al commercio e alla somm.ne. Per vendita diretta si intende la vendita della propria produzione artigianale. Per commercio si integde l’acquisto di un bene ai fini della rivendita al comsumatore finale (dettaglio) o ad altro utilizzatore profesisonale (ingrosso).

Un gelataio artigiano, per esempio, non è un commerciante e vende gelato senza requisito (vendita diretta del prodotto lì realizzato partendo dalle materie prime). Se lo stesso gelataio appronta il classico frigo per le bibite acquistate dal grossista (cola, aranciata, chinotto ecc.), limitatamente a questo è anche un commerciante e, quindi, per il frigo, necessita del requisito professionale. Vedi anche il panattiere che vende solo pane lì prodotto in qualità di artigiano.