Requisito professionale per somministrazione congiunta ad attività prevalente

Buondì. Siamo in Toscana. Somministrazione acessoria ad attività principale ovvero attività di cui all’art. 53 c. 1 lett. a) della L.R.T. 62/18 per le quali, a norma del comma 1 ter art. 48 medesima legge regionale, è richiesto il posseso ancge del requisito professionale: ma anche quando questa è riservata ai clienti dell’attività principale? Ed in particolare: la legge parla di albergo con “ristorante”: specificando “ristorante” intende dire aperto a tutti? se fa solo bar/colazioni? se invece di un albergo è un’altra struttura ricettiva? magari extralberghiera? Anche il portale regionale STAR è poco chiaro…
Grazie in anticipo

Riepilogo per tutti i lettori.

Art. 53 della LR toscana n. 62/2018

Non sono soggette al possesso dei requisiti… (NDR sono soggette sempre a SCIA) le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di:

[omissis]

  1. alberghi con ristorante.

[omissis]


All’art. 48, comma 1-bis, della stessa legge, troviamo:

Sono soggette al possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12, le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 53, comma 1, lettere a), b), c), d) e g)

I requisiti di cui agli articoli 11 e 12 sono, rispettivamente, i requisiti morali e professionali.

L’art. 48 è stato riscritto nel 2020 con la LR 68/2020. Nel preambolo della LR 68/2020 troviamo:

… È necessario rendere più chiare le disposizioni in materia di requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, distinguendo tra attività rivolte a un pubblico generico e attività rivolte ad una cerchia limitata di persone, come previsto dall’articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e tenuto altresì conto della circolare Ministero dello Sviluppo economico n. 3656/C del 12/09/2012, indirizzata alle regioni, con la quale è stato chiarito che il possesso dei requisiti professionali non è richiesto nei casi in cui la somministrazione sia effettuata con modalità o in spazi nei quali l’accesso non è consentito liberamente in quanto è richiesto il previo possesso di un titolo di ingresso o è riservato a determinati soggetti;


Dato che si cita la circolare 3656/2012, da questa si evince:

Con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande il requisito professionale non può essere richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b), e), f), g) ed h) del comma 6 dell’art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come sostituito dal comma 7 dell’art. 64 del d. lgs. n. 59, purché siano rispettate le limitazioni di accesso ai locali o agli ambiti spaziali su esplicitati

Fra queste vi rientra anche “b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati”.


Quindi, mettendo insieme tutto, la regione Toscana ha ritenuto di interpretare dove, effettivamente, siamo in presenza di una cerchia di persone limitata e dove no. Relativamente agli alberghi, dato che con la LR 86/2016 ha reso libera la possibilità di esercitare la ristorazione al pubblico, non solo agli alloggiati (come già avveniva con gli agriturismi), va da sé che “con ristorante” vada interpretato “con ristorante aperto al pubblico”.

Quando un albergo somministrata ai soli ospiti non ha bisogno di presentare la SCIA ex art. 53 della LR 62/2018. Da sempre, la SCIA per avvio di albergo, comprende anche la possibilità della somm.ne agli ospiti. Questo è vero per ogni altra attività ricettiva dove è consentito somministrare agli alloggiati

Bene, in effetti per gli alberghi e simili, quando il servizio è per gli alloggiati, mi torna.
Ma per gli stabilimenti balneari (strutture ricettive anch’essi), laddove c’è somministrazione, mi pare categorica la necessità del requisito professionale anche se per i soli clienti del bagno…

per bagni è di fatto impossibile stabilire chi è utente degli ombrelloni e chi no. La LR 62/2018 prevede comunque il requisto

Buongiorno, il ragionamento vale anche nel caso di cinema con bar annesso?

Sì, è un altro caso analogo. Se però le strutture ricettive hanno una norma ad hoc, qua siamo nel caso generale dell’attività annessa. L’art. 48 della LR toscana 62/2018, prevede il requisito professionale in combinato disposto con l’art. 53