Residenza per trasferimento aut. ncc e obbligo di non avere ulteriori autorizzazioni

Salve,
In fase di trasferimento di autorizzazioni NCC in Sicilia, si è notato che nel regolamento si parla di:

  • Residenze nel comune da almeno 5 anni
  • Non titolarità di altre autorizzazioni rilasciate da altri Comuni
  • Rimessa nel comune che rilascia l’autorizzazione

La rimessa si è risolto presentando la norma che dice che in Sicilia si può avere rimessa in qualsiasi posto che sia nel territorio Siciliano.

Sulla non titolarità e sulla residenza nel comune si parla nell’art. 7 dove si parla di requisiti per il rilascio dell’autorizzazione.
Adesso il mio dubbio è che semplicemente riguarda il rilascio per bando, il dirigente comunale pensa si tratti di una condizione valida anche per trasferimento, e ha questo dubbio pur essendoci da parte sua la volontà di farci procedere:

Quali soluzioni consigliate? È possibile che il comune preveda questo? L’unica soluzione potrebbe essere modificare il regolamento?

Il requisito della residenza è inapplicabile. Lo vedo illegittimo a prescindere e dovrebbe essere disapplicato. E’ una irragionevole prescrizione anticoncorrenziale.

Il cumolo di autorizzazioni NCC è previsto esplicitamente dalla legge. Un regolamento non può disporre palesemente in contrasto con la legge. In quel comune vigerebbe una normativa NCC del tutto diversa da quella che vige negli altri. Si tratta di condizione di base che non possono essere derogate a livello regolamentare.

La rimessa, invece, è obbligatoria. Una rimessa (e una sede operativa) devono essere presenti nel comune rilasciante l’autorizzazione. In Sicilia e in Sardegna, possono essere presenti altre rimesse nell’intero territorio regionale ma sono rimesse eventuali. Nel resto d’Italia, all’interno della Provincia o Città Metropolitana.

Io inviterei il comune ha una riflessione al fine di prendere atto che determinate disposizioni sono inapplicabili per contrasto con la legge