Residui attivi contabilità enti locali

Definire e indicare l’atto con cui si effettua il riaccertamento dei residui attivi

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Il riaccertamento dei residui attivi è un processo contabile attraverso il quale un ente pubblico verifica e aggiorna lo stato dei propri crediti residui, ossia quelle entrate che, pur essendo state previste e accertate in bilancio in esercizi finanziari precedenti, non sono state ancora riscosse. Questo processo è fondamentale per garantire la correttezza e l’aggiornamento della situazione finanziaria dell’ente.

Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale

Il riaccertamento dei residui attivi si inserisce nel contesto più ampio della gestione finanziaria e contabile degli enti pubblici, regolamentata in Italia principalmente dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) e dalle norme specifiche che regolano la contabilità pubblica.

Norme Relative alla Teoria

Il processo di riaccertamento dei residui è disciplinato dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, nel contesto della contabilità armonizzata degli enti locali. Questa normativa prevede che gli enti procedano al riaccertamento ordinario dei residui al termine di ogni esercizio finanziario e a un riaccertamento straordinario in specifiche circostanze previste dalla legge.

Esempio Concreto

Un Comune, al termine dell’esercizio finanziario 2022, procede alla verifica dei crediti residui ancora non incassati e risalenti agli anni precedenti. Durante questo processo, l’ente potrebbe scoprire che alcuni crediti non sono più esigibili o che le somme previste sono state sovrastimate. Di conseguenza, procederà alla rettifica dei residui attivi in bilancio, adeguando la previsione delle entrate alla situazione reale.

Conclusione Sintetica

Il riaccertamento dei residui attivi è un procedimento contabile essenziale per la corretta gestione finanziaria degli enti pubblici, che consente di aggiornare lo stato dei crediti residui e di garantire una rappresentazione fedele della situazione finanziaria dell’ente. L’atto con cui si effettua il riaccertamento dei residui attivi è generalmente una delibera di giunta o di consiglio, a seconda delle competenze attribuite dalle normative e dai regolamenti interni dell’ente.

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Bibliografia