Con dei residui attivi, possono pagarsi le fatture appartenenti a un capitolo?
Grazie.
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
Per rispondere alla tua domanda, è importante iniziare con una premessa generale sul concetto di residui attivi nel contesto della contabilità pubblica. I residui attivi rappresentano le entrate accertate ma non riscosse entro la fine dell’esercizio finanziario. Questi residui sono quindi portati avanti nel bilancio degli anni successivi fino alla loro effettiva riscossione.
Norme relative alla teoria
La gestione dei residui attivi è disciplinata dal principio di competenza finanziaria, che è uno dei principi fondamentali della contabilità pubblica, come indicato nel d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, che ha introdotto il sistema di contabilità armonizzata nelle pubbliche amministrazioni.
Esempi concreti
Nella pratica, se un ente ha dei residui attivi, questi possono essere utilizzati per coprire le spese dell’ente, inclusi i pagamenti delle fatture appartenenti a un capitolo di spesa, a condizione che ciò sia conforme alle disposizioni normative e regolamentari che governano il bilancio e la gestione finanziaria dell’ente. Ad esempio, se un Comune ha residui attivi derivanti da tasse non riscosse nell’anno N, questi possono essere utilizzati nell’anno N+1 per pagare le spese correnti, come le fatture per servizi o forniture, a patto che il bilancio lo permetta e che vi sia una corretta imputazione contabile.
Conclusione sintetica
In conclusione, i residui attivi possono essere utilizzati per pagare le fatture appartenenti a un capitolo di spesa, purché ciò sia fatto nel rispetto delle norme che regolano la gestione finanziaria e contabile dell’ente pubblico. È fondamentale assicurarsi che ogni operazione sia documentata e giustificata adeguatamente per garantire trasparenza e correttezza nella gestione delle finanze pubbliche.
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Bibliografia
- D.lgs. 118/2011 e s.m.i. “Regolamento in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” disponibile su Normattiva.