Respinto il ricorso cautelare ERGIFE -FIERA DI ROMA per il maxi-concorso Roma capitale
Pubblicato il 03/06/2021
N. 03141/2021 REG.PROV.CAU.
N. 04532/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4532 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ergife S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, 60;
contro
ANAC - Autorita’ Nazionale Anticorruzione, Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, Formez PA – Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Rizzo, presso il quale è domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;
nei confronti
Fiera Roma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Brancadoro e Carlo Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carlo Mirabile in Roma, via Borgognona 47;
Consorzio Digicontest, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Fabio Baglivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-
del provvedimento di data e tenore sconosciuto con il quale Roma Capitale e il Formez hanno assegnato e affidato senza alcun confronto concorrenziale e in spregio alla normativa sugli Appalti Pubblici, nazionale e comunitaria, a Fiera Roma l’appalto per l’organizzazione del maxiconcorso al Comune di Roma da 1512 posti, il cui valore sarà di molto superiore alla soglia comunitaria, considerando i partecipanti stimati (177 mila candidati) con 35 giorni pianificate a partire dalla prima decade di giugno 2021;
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della Determina a contrarre e/o atto equivalente e di ogni altro atto e/o provvedimento, di data e tenore sconosciuti, con i quali Roma Capitale e il Formez hanno deciso di affidare a Fiera Roma senza alcun confronto concorrenziale e in spregio alla normativa sugli Appalti Pubblici, nazionale e comunitaria, l’appalto per l’organizzazione del maxiconcorso al Comune di Roma da 1512 posti, il cui valore sarà di molto superiore alla soglia comunitaria, considerando i partecipanti stimati (177 mila candidati) con 35 giorni pianificate a partire dalla prima decade di giugno 2021;
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di tutti gli atti della procedura e del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o similare, di data e tenore sconosciuti, con i quali Roma Capitale e il Formez hanno affidato a Fiera Roma senza alcun confronto concorrenziale e in spregio alla normativa sugli Appalti Pubblici, nazionale e comunitaria, l’appalto per l’organizzazione del maxiconcorso al Comune di Roma da 1512 posti, il cui valore sarà di molto superiore alla soglia comunitaria, considerando i partecipanti stimati (177 mila candidati) con 35 giorni pianificate a partire dalla prima decade di giugno 2021;
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di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché incognito, che incida sfavorevolmente sulla sfera giuridico/patrimoniale della ricorrente;
E PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA
del contratto/i d’appalto eventualmente stipulato/i e/o stipulando/i con la controinteressata;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ergife S.p.A. il 14/5/2021:
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dell’Avviso esplorativo di Formez PA per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio integrato (global services) per l’organizzazione di concorsi pubblici che Formez PA dovrà realizzare sul territorio nazionale del 23 aprile 2021 e degli allegati;
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della Lettera di invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) e comma 6, del D.Lgs. N. 50/2016 per l’affidamento del servizio integrato (global services) per l’organizzazione di concorsi pubblici che Formez PA dovrà realizzare sul territorio nazionale di cui all’avviso esplorativo pubblicato sul sito di Formez PA in data 23.04.2021 e di tutti i suoi allegati, in particolare del Capitolato Tecnico;
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della Convenzione stipulata tra Roma Capitale e il Formez il 9 agosto 2020.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ergife S.p.A. il 21/5/2021:
- del provvedimento del 20 maggio 2021, con il quale il Formez ha comunicato di aver aggiudicato il 19 maggio 2021 al Consorzio Digicontest;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Fiera Roma S.r.l. e di Anac - Autorita’ Nazionale Anticorruzione e di Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Corte dei Conti e di Formez Pa – Centro Servizi Assistenza, Studi e Formazione per L’Ammodernamento delle Pa e di Consorzio Digicontest;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2021 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori mediante collegamento “da remoto” ai sensi dell’art. 25, comma 1, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall’art. 1, comma 17, del d.l. n. 183 del 31.12.2020 (convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21) e successivamente prorogato dall’art. 6 del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44;
Rilevato che il principale ordine di critiche articolato dalla società ricorrente concerne l’asserito carattere sproporzionato e “anticoncorrenziale” che sarebbe insito in quanto richiesto, per poter partecipare alla procedura competitiva in oggetto, agli operatori economici, in relazione alla disponibilità di una sede concorsuale per ciascuna regione, con determinate caratteristiche dei locali (di amplissime dimensioni) e aree circostanti, nonché con riferimento alla stessa previsione di fare ricorso un “unico” global service a livello nazionale; si contestano inoltre i requisiti tecnici richiesti per la piattaforma digitale, la modalità di svolgimento delle prove off line con 100.000 tablet piuttosto che online con pc;
Ritenuto, al riguardo, che la censura non sembra munita del necessario “fumus” atteso che, in tema di appalti, “l’amministrazione è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, purché tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito, e risponda, quindi ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto alla tipologia e all’oggetto dello specifico appalto” (Cons. St., III, 2.3.2020, n. 1484; Cons. St., III, 20.3.2020, n. 2004; Tar Lazio Roma II ter, 1.4.2021, n. 3935; Tar Lombardia Milano, I, 27.1.2021, n. 252);
Ritenuto infatti che, quanto meno con riferimento alle imminenti prove concorsuali indette dal Comune di Roma per l’assunzione urgente (stanti le fortissime carenze di organico di cui il Comune soffre in tutti i profili professionali) di ben 1512 dipendenti di vari profili - con oltre 227.000 domande complessivamente pervenute dopo la riapertura dei termini, per le quali sono state calendarizzate prove di esame articolate in 31 giornate, articolate in due sessioni - i requisiti dimensionali prescritti non appaiono sproporzionati in rapporto alle esigenze organizzative dell’Amministrazione (da leggere, peraltro, alla luce dell’art. D.L. 1 aprile 2021 n. 44 sulla semplificazione e concentrazione delle procedure concorsuali e del protocollo operativo per l’organizzazione dei concorsi pubblici, aggiornato in data 15.4.2021 dal Dipartimento della Funzione Pubblica);
Ritenuto che, in ogni caso, nell’ottica del bilanciamento degli interessi debba trovare prevalente tutela, nella presente sede cautelare, l’esigenza pubblica di consentire senza dilazioni lo svolgimento di una prova concorsuale già calendarizzata e imminente (prima metà del corrente mese di giugno 2021), di strategica rilevanza per l’Amministrazione comunale; in questa ottica va dunque attribuita preminente considerazione all’interesse pubblico alla continuità dell’affidamento e delle operazioni concorsuali;
Ritenuto, per quanto precede, di dover respingere, la domanda cautelare proposta;
Ritenuto di fissare, per il merito, la pubblica udienza del giorno 29 settembre 2021, ore di rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):
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respinge la domanda cautelare proposta;
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fissa per il merito l’udienza del 29 settembre 2021, ore di rito.
Spese di fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2021, mediante collegamento “da remoto” ai sensi dell’art. 25, comma 1, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall’art. 1, comma 17, del d.l. n. 183 del 31.12.2020 (convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21) e successivamente prorogato dall’art. 6 del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, con l’intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Fabrizio D’Alessandri, Consigliere
Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Claudio Vallorani | Concetta Anastasi | |
IL SEGRETARIO