Responsabile del procedimento " di fatto"

BUONASERA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO " DI FATTO", SENZA CIOE’ ESSERE STATO NOMINATO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO MA CHE RISULTA CON TALE DICITURA NEGLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE ,QUALI RESPONSABILITA’ HA QUALORA PONGA IN ESSERE ATTI A RILEVANZA ESTERNA? IN CASO DI IMPUGNATIVA DI UN ATTO A SUA FIRMA LE SUE RESPONSABILITà SONO EQUIPARATE A QUELLE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NOMINATO CON SPECIFICO ATTO DI ASSEGNAZIONE? GRAZIE

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buonasera Marco,
dalla lettura dell’art. 5 della l. 241/90 si evince l’assenza di una specifica formalità nella designazione del responsabile del procedimento, limitandosi la norma a richiedere che avvenga l’“assegnazione”.
in pratica, tale assegnazione potrebbe avvenire con qualunque modalità e le conseguenze sarebbero esattamente quelle di un’assegnazione “formale”.
quindi, per rispondere alla tua domanda, credo che, anche dal punto di vista delle conseguenze in sede di eventuale impugnazione, l’assegnazione priva di specifiche formalità produca effetti esattamente coincidenti con quella “formale”.
di fatto, nella p.a. vige la prassi di designare a monte responsabile di tutti i procedimenti di un certo genere un funzionario, prima ancora dell’assegnazione della specifica pratica; e ciò contrariamente al dettato testuale della disposizione prima citata, la quale richiede invece che l’assegnazione avvenga per ciascun singolo procedimento.
ed effettivamente ha più senso il disposto della norma, tenuto solo conto, ad esempio, della possibilità che nella singola fattispecie il funzionario potrebbe versare in situazione di conflitto di interessi che impedirebbe di conferire tale ruolo.
spero di averti fornito un contributo utile