Responsabile del procedimento specifiche

Gentile Dott. Chiarelli,

seguendo le sue lezioni mi è sorto un dubbio in merito al responsabile del procedimento, precisamente quando lei dice può adottare atti verso l’esterno parliamo degli atti endoprocedimentali ma non del provvedimento finale a meno che il responsabile non sia il dirigente dell’unità organizzativa competente?

In attesa di un suo cortese riscontro le faccio i complimenti per il materiale prodotto che trovo di qualità e molto utile.

Saluti

L’articolo 6 della legge n. 241/1990 individua i principali adempimenti che devono essere compiuti dal responsabile del procedimento.

Egli si propone come interlocutore pubblico che agisce sia all’interno che all’esterno della pubblica amministrazione improntando l’azione svolta ai principi di efficienza, efficacia ed economicità per comporre le istanze, le domande dei cittadini.

Accentrando l’attenzione sull’attività di coordinamento svolta dal responsabile è possibile schematicamente ricondurne gli atti nell’ambito di due categorie, a seconda del fatto che essi abbiano rilevanza interna, ovvero rilevanza esterna.

In tutta la fase istruttoria il responsabile del procedimento rappresenta l’ente e conduce l’attività amministrativa, anche adottando i necessari atti che hanno una rilevanza esterna, a partire dalle comunicazioni e dall’assunzione delle decisioni, come per esempio l’ammissione o l’esclusione dalle fasi ulteriori del procedimento.

La figura del Responsabile del Procedimento funge, cioè, da anello di congiunzione, da trait d’union tra cittadino e p.a., assumendo un ruolo attivo e centrale – di ausilio istruttorio e non solo - nella conduzione del procedimento, dovendo non solo evitare errori od omissioni da parte della Pubblica amministrazione, ma dovendo anche prodigarsi per prevenire e, quando possibile, correggere gli errori in cui sono incorsi i cittadini.

Occorre ribadire che nell’eventualmente adottare il provvedimento finale , ove ne abbia la competenza (nel caso in cui il dirigente che adotta la determina coincide con il responsabile del procedimento ) o, in caso contrario, nel trasmettere gli atti al soggetto che abbia la competenza, evidenzia che le due figure (/responsabile del procedimento e soggetto che adotta l’atto finale) non sempre si identificano, mantenendo, invece, una reciproca autonomia funzionale.

La proiezione esterna dell’attività del responsabile risulta particolarmente valorizzata grazie alla norma contenuta nell’articolo 4 della Legge 15/2005 che, integrando la lettera e) dell’articolo 6, prescrive un pesante condizionamento del contenuto del provvedimento finale, quando quest’ultimo viene adottato da un soggetto diverso rispetto al responsabile del procedimento, riguardo le risultanze dell’istruttoria condotta da quest’ultimo.

In questo caso, infatti, viene previsto che l’organo competente ad adottare il provvedimento finale non possa discostarsi da quanto dedotto dal responsabile dell’istruttoria, a meno che non vengano indicati i motivi del dissenso nel corpo del provvedimento stesso.

Funzionale alla struttura di questa norma, di cui ne condivide anche la ratio, è l’importante innovazione apportata alla legge sul procedimento amministrativo dall’introduzione dell’artucolo 10-bis ad opera dell’articolo 6 della Legge 15/2005 sulla comunicazione agli istanti del preavviso di rigetto dell’istanza da essi presentata: la disposizione pone l’adempimento dell’obbligo di preavviso alternativamente in capo al responsabile o all’autorità competente per l’adozione dell’atto finale.

Spero di aver con questa breve e non esaustiva disamina, fugato i tuoi dubbi.

Consiglio, al fine di approfondire, la lettura del seguente link:

Buona lettura

Simona

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