Responsabile tecnico comunale, no incarico a chi ha svolto attività professionali per quell’ufficio - www.anticorruzione.it Responsabile tecnico comunale, no incarico a chi ha svolto attività professionali per quell’ufficio - www.anticorruzione.it
ANAC Delibera n. 38/2025: illegittimo l’incarico di Responsabile tecnico a chi ha collaborato con l’ufficio nel biennio precedente
CONTENUTO
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ribadito un principio fondamentale in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione: il Comune non può conferire l’incarico di Responsabile dell’Area/Ufficio tecnico a un professionista che, nei due anni precedenti, abbia svolto attività professionali a favore dello stesso ufficio.
Tale fattispecie viene espressamente qualificata come un’ipotesi di inconferibilità dell’incarico. Il ragionamento giuridico poggia sul rigore dell’art. 4, co. 1, lett. c), d.lgs. 39/2013, norma volta a prevenire conflitti di interesse e garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa. L’orientamento è consolidato, come emerge dal richiamo alle delibere ANAC n. 428/2022 e la recentissima n. 38/2025. La norma mira a evitare che soggetti che abbiano avuto rapporti professionali privati con l’ente possano trovarsi, in breve tempo, a gestire le funzioni di controllo o direzione del medesimo ufficio, compromettendo la terzietà della funzione pubblica.
CONCLUSIONI
L’effetto pratico di questa interpretazione è l’impossibilità per le amministrazioni comunali di attingere a professionisti esterni per ruoli di vertice tecnico se questi hanno già collaborato con la struttura nel recente passato. Il termine dilatorio di due anni funge da “periodo di raffreddamento” necessario per legittimare la nuova nomina.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e gli uffici del personale devono effettuare una verifica rigorosa sulle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità. L’adozione di un atto di nomina in violazione dell’ art. 4 d.lgs. 39/2013 comporta la nullità dell’incarico e possibili conseguenze sotto il profilo della responsabilità erariale e disciplinare per i soggetti che hanno proceduto al conferimento.
- Per il Concorsista: Il tema rientra pienamente nella materia del Diritto Amministrativo e della Legislazione Anticorruzione. È fondamentale ricordare il d.lgs. 39/2013 come colonna portante per i concorsi negli enti locali, distinguendo bene tra incompatibilità (rimovibile) e inconferibilità (ostativa alla nomina). Il collegamento principale è con l’art. 97 della Costituzione (imparzialità e buon andamento).
PAROLE CHIAVE
Inconferibilità, ANAC, d.lgs. 39/2013, Responsabile Ufficio Tecnico, Conflitto di interessi, Pubblica Amministrazione.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 4, co. 1, lett. c), d.lgs. 39/2013: Disciplina l’inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni pubbliche a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati o che abbiano svolto attività professionali.
- Delibera ANAC n. 428/2022: Provvedimento precedente che ha delineato i criteri di inconferibilità per i professionisti collaboratori.
- Delibera ANAC n. 38/2025: Recente atto dell’Autorità che conferma il divieto di incarico per chi ha svolto attività professionale per l’ufficio tecnico nel biennio antecedente.
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