Responsabile tecnico estetica/parrucchiera L.R. Toscana 29/2013

Buongiorno, l’art. 5 della L.R. 29/2013 al comma 3 prevede la presenza del responsabile tecnico durante lo svolgimento dell’attività. Al successivo comma 4 viene prevista la possibilità di designare un sostituto (munito di idonea abilitazione professionale) in caso di temporaneo impedimento del responsabile tecnico.
Come deve essere formalizzata la designazione? Occorre procedere con comunicazione SUAP e successiva iscrizione al Registro Imprese?
E’ sufficiente una dichiarazione firmata per accettazione dal sostituto (nella quale dichiara la sussistenza dei propri requisiti professionali) da tenere nell’esercizio ed esibire in caso di controllo?
Esiste una diversa procedura?
Grazie
Emanuele

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La designazione di un sostituto del responsabile tecnico in caso di suo temporaneo impedimento è una questione che deve essere gestita in conformità con la normativa regionale e le procedure amministrative vigenti. In generale, la designazione di un sostituto dovrebbe essere formalizzata in modo che sia chiaramente documentata e riconoscibile dalle autorità competenti.

Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale

Nel diritto amministrativo, la designazione di un sostituto per una figura professionale come il responsabile tecnico deve seguire le procedure stabilite dalla legge per garantire la continuità del servizio e il rispetto dei requisiti professionali richiesti.

Norme Relative alla Teoria

La normativa di riferimento in questo caso è la legge regionale citata (L.R. 29/2013), che stabilisce i requisiti per la sostituzione del responsabile tecnico. Inoltre, le procedure di comunicazione con il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) e l’iscrizione al Registro Imprese sono regolate dal D.Lgs. 59/2010 e dalla normativa nazionale e regionale relativa alle attività produttive e commerciali.

Esempi Concreti

In pratica, la designazione del sostituto potrebbe richiedere la compilazione di un modulo specifico per la comunicazione al SUAP, con l’indicazione dei dati del sostituto e la dichiarazione dei requisiti professionali posseduti. Questo documento dovrebbe essere firmato dal sostituto e dal titolare dell’attività o dal responsabile tecnico. La comunicazione potrebbe poi essere trasmessa telematicamente attraverso il portale del SUAP e, se necessario, registrata anche presso il Registro Imprese.

Conclusione Sintetica

In assenza di una procedura specifica dettagliata dalla legge regionale, è consigliabile procedere con una comunicazione formale al SUAP e, se richiesto, all’iscrizione al Registro Imprese. Una dichiarazione firmata dal sostituto che attesti i requisiti professionali e l’accettazione dell’incarico dovrebbe essere conservata nell’esercizio e pronta per essere esibita in caso di controllo.

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Bibliografia

  • L.R. 29/2013 (Normativa regionale specifica, non disponibile online senza indicazione della regione di riferimento)
  • D.Lgs. 59/2010, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” Normattiva
  • Camera di Commercio: Informazioni sul Registro Imprese Camera di Commercio
  • Portale SUAP (esempio regionale) SUAP