Buongiorno a tutti, avrei un quesito in merito al ruolo del RTD. nei comuni sotto i 3000 abitanti tale ruolo può essere rivestito dal Sindaco o da un membro della Giunta Comunale?
Grazie
Buongiorno a tutti, avrei un quesito in merito al ruolo del RTD. nei comuni sotto i 3000 abitanti tale ruolo può essere rivestito dal Sindaco o da un membro della Giunta Comunale?
Grazie
salve Michele,
il tuo quesito penso sorga dalla constatazione di fatto della difficoltà di reperire nell’organico dei comuni, soprattutto quelli di dimensioni più piccole, un soggetto che rivesta le necessarie e delicate competenze tecniche richieste.
vista la formulazione dell’art. 17 del CAD, e soprattutto del suo comma 1ter, non mi pare sia possibile che questa figura coincida con il sindaco o con un altro componente della giunta.
infatti, l’attuale assetto normativo prevede che ci sia un rapporto fiduciario e di dialogo diretto tra RTD e l’organo di vertice politico; qualora le due figure coincidessero, verrebbe meno quell’impianto istituzionale.
ed infatti, la nomina RTD solitamente avviene proprio con determina sindacale o delibera di giunta.
però, un’apertura per le piccole realtà è contenuta nel successivo comma 1septies, il quale prevede la possibilità di esercitare le relative funzioni in forma associata per tutte le pp.aa. diverse dall’amministrazione dello Stato.
in questo caso, si potrebbe pensare alla designazione di un soggetto anche esterno alle amministrazioni interessate, qualora non si riuscisse a reperire idonea figura all’interno delle medesime.
spero esserti stato utile con questa breve riflessione ad alta voce
Si esatto mi chiedevo se nei piccoli comuni la responsabilità per la transizione digitale potesse essere equiparata alla responsabilità di servizio che può essere ricoperta da Sindaco o assessori.
personalmente, e proprio in funzione dell’assetto normativo prima richiamato, credo di no.
al riguardo, la circolare funzione pubblica n. 3/2018 prevede che “Relativamente alle pubbliche amministrazioni in cui non siano previste posizioni
dirigenziali le funzioni per la transizione digitale di cui all’art. 17, comma 1 CAD, possono essere
affidate ad un dipendente in posizione apicale o già titolare di posizione organizzativa in possesso
di adeguate competenze tecnologiche e di informatica giuridica fermi restando, mutatis mutandis, gli effetti sul trattamento economico sopra trattati”.
e poi, così continua: “È utile precisare che il comma 1-septies dell’art. 17 CAD prevede la possibilità per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato di esercitare le funzioni di RTD anche in forma associata. Tale opzione organizzativa, raccomandata specialmente per le PA di piccole
dimensioni, può avvenire in forza di convenzioni o, per i comuni, anche mediante l’unione di
comuni. La convenzione disciplinerà anche le modalità di raccordo con il vertice delle singole
amministrazioni”.
anche la circolare, insomma, per le ipotesi in cui non ci sia un soggetto dotato delle richieste competenze, richiama la previsione del comma 1septies, e non dice che può essere il sindaco o altro componente della giunta a rivestire il ruolo.
inoltre, come si può leggere nella circolare, l’esercizio in forma associata viene indicato proprio in relazione alle pp.aa. “di piccole dimensioni”.
viste le premesse, penso proprio sia in generale raccomandabile attenersi a queste disposizioni, anche nel caso del piccolo comune da te ricordato.