Responsabilità a seguito di omessa vigilanza sulla corretta esecuzione di opere

Un ciclista percorrendo una strada comunale è caduto a seguito dell’impatto su una sorta di dosso trasversale rispetto alla carreggiata che era stato realizzato per coprire uno scavo. Il tutto era inadeguatamente segnalato e realizzato in difformità da quanto previsto per le opere stradali. I lavori sono stati realizzati in economia dal Comune con propri operai. Nonostante questo l’assicurazione dell’ente proprietario della strada ha rigettato la richiesta di risarcimento. Tralasciando per un attimo la pratica di risarcimento mi interesserebbe capire se nell’omessa vigilanza sulla corretta esecuzione del lavoro potrebbe esserci un profilo di responsabilità ulteriore da parte dell’ufficio tecnico del Comune o altro.
Grazie

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La questione sollevata riguarda la responsabilità civile dell’ente pubblico per danni causati da opere pubbliche inadeguatamente realizzate o segnalate. In generale, la responsabilità dell’ente può essere inquadrata sotto due profili principali: la responsabilità extracontrattuale (o aquiliana) e la responsabilità per omessa vigilanza.

  1. Teoria generale del diritto: La responsabilità extracontrattuale dell’ente pubblico è disciplinata dall’art. 2043 del Codice Civile, che stabilisce il principio secondo cui qualsiasi atto illecito che cagiona danno ad altri obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Per quanto riguarda le opere pubbliche, la giurisprudenza ha chiarito che l’ente proprietario o gestore della strada ha l’obbligo di garantire che questa sia in condizioni di sicurezza per gli utenti.

  2. Norme relative alla teoria: La responsabilità per omessa vigilanza si basa sull’art. 2049 del Codice Civile, che prevede la responsabilità dei superiori per gli atti illeciti commessi dai loro subordinati nell’esercizio delle funzioni a loro affidate.

  3. Esempi concreti: Nel caso specifico, se l’ufficio tecnico del Comune aveva il compito di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e non ha adempiuto a questo obbligo, potrebbe configurarsi una responsabilità per omessa vigilanza. Questo significa che, oltre alla responsabilità dell’ente per il danno causato dall’opera pubblica in sé, potrebbe esserci una responsabilità specifica dei funzionari o dei dirigenti dell’ufficio tecnico che non hanno adeguatamente sorvegliato i lavori.

  4. Conclusione sintetica: Sì, nell’omessa vigilanza sulla corretta esecuzione del lavoro da parte dell’ufficio tecnico del Comune o di altri responsabili potrebbe configurarsi un ulteriore profilo di responsabilità. Questo si aggiunge alla responsabilità generale dell’ente per i danni causati da opere pubbliche inadeguatamente realizzate o segnalate.

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Bibliografia e link utili:

La situazione che descrivi è piuttosto chiara dal punto di vista della dinamica e apre scenari che vanno oltre la semplice responsabilità civile dell’ente (il risarcimento danni). Quando un lavoro pubblico viene eseguito “in economia” (ovvero direttamente dal personale dell’ente), la catena di controllo si accorcia e le responsabilità si concentrano all’interno della struttura burocratica del Comune.

Esistono diversi profili di responsabilità “ulteriore” che potrebbero emergere a carico dell’Ufficio Tecnico o dei preposti.

1. Responsabilità Penale (Lesioni Colpose)

Se il ciclista ha riportato lesioni fisiche, scatta l’ipotesi di reato di cui all’Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose). In questo caso, l’attenzione si sposta dall’ente come “portafoglio” alle singole persone fisiche che avevano il dovere di garanzia:

  • Il Capocantiere/Sorvegliante: Colui che ha diretto materialmente gli operai e non ha verificato la conformità del dosso alle norme del Codice della Strada (che vieta dossi non omologati o non segnalati).
  • Il Responsabile del Servizio Tecnico (o il Dirigente): Ha il compito di organizzare i lavori e vigilare sulla sicurezza. La sua responsabilità emerge se l’omissione riguarda la mancata adozione di procedure di sicurezza o la mancanza di cartellonistica regolamentare.

Nota Bene: La giurisprudenza è costante nell’affermare che la presenza di un’insidia (il dosso non segnalato) configura una colpa specifica per violazione delle norme sulla sicurezza stradale.

2. Responsabilità Disciplinare

All’interno del rapporto di pubblico impiego, il mancato rispetto delle norme tecniche e l’omessa vigilanza possono dar luogo a procedimenti disciplinari.

  • Se l’ufficio tecnico non ha predisposto la corretta segnaletica o ha autorizzato un manufatto “difforme dalle opere stradali” (come da te indicato), i dipendenti coinvolti potrebbero incorrere in sanzioni che vanno dal richiamo alla sospensione, a seconda della gravità della negligenza.

3. Responsabilità Amministrativo-Contabile (Danno Erariale)

Questo è un profilo spesso sottovalutato ma molto efficace. Se il Comune venisse condannato a risarcire il ciclista (o se l’assicurazione non coprisse per colpa grave), potrebbe intervenire la Corte dei Conti.

  • Se l’incidente è stato causato da una “colpa grave” dei tecnici (es. totale spregio delle norme di sicurezza elementari), il Comune (o la Procura contabile) può rivalersi sui dipendenti stessi per recuperare le somme pagate a titolo di risarcimento.

4. Violazione del Codice della Strada (Sanzioni Amministrative)

Anche un ente pubblico può essere sanzionato ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992):

  • Art. 21: Disciplina l’esecuzione di opere e depositi sulle strade. Chi esegue lavori senza le prescritte cautele o segnalazioni è soggetto a sanzione amministrativa.
  • Art. 14: Impone agli enti proprietari l’obbligo di manutenzione, gestione e pulizia delle strade, nonché delle attrezzature e dei servizi.

Perché l’assicurazione ha rigettato la richiesta?

È probabile che l’assicurazione stia tentando di eccepire il cosiddetto “caso fortuito” o la “condotta del danneggiato” (es. velocità eccessiva o distrazione), oppure stia sfruttando il fatto che il lavoro sia stato fatto “in economia” per contestare la mancata osservanza di specifiche clausole di polizza sulla sicurezza dei cantieri.

Cosa puoi fare per approfondire questo profilo?

  1. Accesso agli atti: Richiedere formalmente la copia dell’ordine di servizio dei lavori, il verbale di fine lavori (se esiste) e la documentazione relativa alla segnaletica installata.
  2. Esposto alla Procura: Se ci sono lesioni, un esposto permetterebbe agli inquirenti di identificare esattamente chi avesse l’obbligo di vigilanza quel giorno.
  3. Segnalazione al RPCT: Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune, in caso di palesi irregolarità gestionali nell’Ufficio Tecnico.

Grazie della risposta, aggiungo alcuni dettaglia per inquadrare la situazione con maggior precisione:

  • Danni fisici con referto di pronto soccorso con prognosi 30 gg

  • La segnaletica era predisposta ma non conforme a quanto stabilito dal cds ne per distanza ne per tipologia di segnale

  • La copertura dello scavo si configurava come dosso sporgente, difforme quindi da quanto stabilisce il disciplinare tecnico del Ministero dei Trasporti sulle modalità di ripristino del manto stradale.

Questa è la risposta della compagnia assicurativa:
In particolare, riteniamo che il luogo del sinistro non costituisca una situazione di pericolo occulto per l’utente della strada, c.d. insidia e/o trabocchetto, contraddistinto dal doppio e concorrente requisito del carattere obiettivo della non visibilità e di quello subiettivo dell’imprevedibilità del pericolo. Infatti, dalla documentazione raccolta e dall’istruttoria espletata è emerso, da un lato, che il sinistro sia avvenuto in pieno giorno ed in un tratto stradale rettilineo e, quindi, in condizione di piena visibilità e,dall’altro, che la presenza dell’asserita disconnessione (dosso) lamentata fosse adeguatamente segnalata dalla presenza di cartellonistica di stradale di “lavori in corso - pericolo”, come, peraltro, rilevato nello stesso verbale dei Carabinieri

Relativamente all’accesso agli atti questa è la risposta : INFORMA, PER QUANTO IN SUA CONOSCENZA, relativamente all’ulteriore documentazione richiesta, che non è stata rilasciata specifica autorizzazione alla manomissione della sede stradale per lavori di scavo in quanto i lavori sono stati eseguiti in economia diretta con maestranze dell’Ente e che non sono stati adottati specifici atti , successivamente al sinistro.

Le consiglio di consultare un avvocato per valutare se ci sono le condizioni per una azione.