Responsabilità dei dipendenti pubblici

Buon giorno Prof. Chiarelli
per me è ostico l’argomento delle responsabilità dei dipendenti pubblici. Ho fatto un riassunto dei contenuti ascoltati dai suoi video, la ringrazio se potrebbe correggerlo:

RESPONSABILITA’ PENALE: quando la trasgressione dei doveri d’ufficio si concretizza nella figura di reato penale: per i dipendenti pubblici i reati contro la pubblica amministrazione sono concussione, peculato/peculato d’uso e corruzione reati le cui pene sono state aggravate dalla legge Severino L 190 del 2012. Giurisdizione: giudice penale.

RESPONSABILITA’ CIVILE: trasgressione dei doveri d’ufficio causa un danno patrimoniale per l’amministrazione (sia per dolo o per colpa), in quanto è stato causato un danno verso terzi, lesione della sfera giuridica di un terzo soggetto. Il dipendente ha l’obbligo di risarcire il danno ART.28 della costituzione: i funzionari e i dipendenti dello stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali civili e amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Giurisdizione: giudice ordinario.

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA: trasgressione (sia per dolo che per colpa) dei doveri d’ufficio comporta un danno erariale/patrimoniale all’amministrazione. Sanzione è risarcimento del danno. In questo caso si devono verificare 3 condizioni: 1) status di dipendente pubblico o soggetto legato da rapporto di servizio con l’ente 2) esercizio di pubbliche funzioni 3) verso una pubblica amministrazione per cui si lavora. Giurisdizione: giudice contabile (Corte dei Conti). Divieto doppia condanna davanti a giudice ordinario e contabile.

RESPONSABILITA’ CONTABILE: violazione di norme sui poteri di spesa e di custodia del danaro pubblico da parte di chi ne sia abilitato al maneggio. Giurisdizione: giudice contabile (Corte dei Conti).

RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE: violazione dei doveri d’ufficio, previsti da normativa nazionale, Codice di Comportamento nazionale D.P.R. 62 del 2013 e aziendale e CCNL. Giurisdizione: UPD ufficio dei procedimenti disciplinari o dirigente (per sanzione fino al rimprovero verbale).

RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE: mancato raggiungimento degli obbiettivi accertati dal sistema della performance o mancate direttive imputabili al dirigente., previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo:

  • mancata conferma dell’incarico
  • revoca del’incarico (il dirigente viene rimesso a disposizione dell’ente, si interrompe rapporto d’ufficio e non di servizio)
  • accertato il non raggiungimento degli obbiettivi , decurtazione della parte dello stipendio dei dirigenti legata al raggiungimento degli obbiettivi pari al 30% dello stipendio (può essere decurtato fino al 80%)

Giurisdizione: OIV

Grazie

Valeria R.

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