Responsabilità del DIRETTORE TECNICO di un'Agenzia di viaggio e turismo

Buongiorno,

chiederei, gentilmente, un parere in merito al seguente caso…

A seguito di un verbale di contestazione violazione amministrativa - art. 37 comma 4 lettera c) e art. 49 comma 5 lettera e) e f) della L.R. del Veneto n. 11/2013) - della Polizia Locale nei confronti di un’Agenzia di Viaggio è stata sanzionata la titolare ed il direttore tecnico, in quanto obbligato in solido, dell’agenzia stessa.

art. 37 comma 4 lettera c) … sono requisiti per l’apertura di agenzie di viaggio e turismo … un locale con destinazione d’uso commerciale o direzionale aperto al pubblico, per ciascuna sede, principale o secondaria

art. 49 comma 5 lettera e) e f) … è soggetto a sanzione … il titolare di agenzia di viaggio e turismo che fornisca false informazioni nella SCIAe che violino gli obblighi in materia di requisiti per l’apertura di agenzia di viaggio e turismo

Viene contestato che il locale non è aperto al pubblico, ma che è sempre chiuso e non c’è alcuna persona all’interno negli orari dichiarati nella SCIA (numerosi sopralluoghi infatti hanno dato esito negativo).

L’avvocato difensore ha trasmesso scritti difensivi per la titolare e poi anche per il direttore tecnico dicendo che nella SCIA sono stati dichiarati gli orari e la dicitura SOLO SU APPUNTAMENTO e che “locale aperto al pubblico si intende restrittivamente anche SOLO SU APPUNTAMENTO.

Perciò non soddisfa uno dei requisiti della L.R. del Veneto n. 11/2013.

Ora devo procedere con l’ordinanza di ingiunzione al pagamento.

Nello specifico… il direttore tecnico è obbligato in solido? Perché l’avvocato sostiene che il direttore tecnico NON è obbligato in solido e che l’art. 6 della L. n. 689/1981 non si può applicare al direttore tecnico in quanto i suoi compiti sono di natura esclusivamente tecnico-specialistica mentre la titolare dell’agenzia di viaggio è un’imprenditrice del tutto libera ed autonoma nell’esercizio della propria attività e non soggetta alla direzione di alcuno.

Ho anche visto il decreto del Ministero del Turismo del 05/08/2021 ove all’art. 1 comma 1 recita “La Responsabilità tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico” ed al comma 2 “… il direttore tecnico svolge le funzioni: sovraintende alle attività aziendali, ne cura l’organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane; assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l’organizzazione e l’intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici”.

Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti

Paola
Città di Marcon (VE)

Non conosco nel dettagli la disciplina regionale veneta in materia di agenzie di viaggio, ma temo che la contestazione della vostra polizia locale sia piuttosto traballante…

Innanzitutto NO, il direttore tecnico non è obbligato in solido, e questo è un errore piuttosto grave da parte dei verbalizzanti. Nelle attività d’impresa (e l’agenzia di viaggio in questione è indubbiamente un’attività d’impresa) l’obbligato in solido è la persona giuridica, cioè l’impresa stessa. La norma di riferimento, ed è l’ABC della polizia amministrativa, è proprio l’art. 6 della L. 689/81 che vi ricordava l’avvocato della parte…

Mi spiego: se Tizio è il titolare dell’agenzia di viaggio “TOUR srl” in qualità di amministratore unico della stessa, Tizio sarà il trasgressore (l’autore della violazione) e la società “TOUR srl” sarà l’obbligato in solido.

Sul merito della violazione sono molto perplesso: non mi pare che esista un obbligo specifico, a carico delle agenzie di viaggio, di rispettare gli orari di apertura che erano stati indicati sulla SCIA.

Grazie mille del cortese sollecito riscontro.