Buongiorno,
chiederei, gentilmente, un parere in merito al seguente caso…
A seguito di un verbale di contestazione violazione amministrativa - art. 37 comma 4 lettera c) e art. 49 comma 5 lettera e) e f) della L.R. del Veneto n. 11/2013) - della Polizia Locale nei confronti di un’Agenzia di Viaggio è stata sanzionata la titolare ed il direttore tecnico, in quanto obbligato in solido, dell’agenzia stessa.
art. 37 comma 4 lettera c) … sono requisiti per l’apertura di agenzie di viaggio e turismo … un locale con destinazione d’uso commerciale o direzionale aperto al pubblico, per ciascuna sede, principale o secondaria
art. 49 comma 5 lettera e) e f) … è soggetto a sanzione … il titolare di agenzia di viaggio e turismo che fornisca false informazioni nella SCIA … e che violino gli obblighi in materia di requisiti per l’apertura di agenzia di viaggio e turismo
Viene contestato che il locale non è aperto al pubblico, ma che è sempre chiuso e non c’è alcuna persona all’interno negli orari dichiarati nella SCIA (numerosi sopralluoghi infatti hanno dato esito negativo).
L’avvocato difensore ha trasmesso scritti difensivi per la titolare e poi anche per il direttore tecnico dicendo che nella SCIA sono stati dichiarati gli orari e la dicitura SOLO SU APPUNTAMENTO e che “locale aperto al pubblico si intende restrittivamente anche SOLO SU APPUNTAMENTO.
Perciò non soddisfa uno dei requisiti della L.R. del Veneto n. 11/2013.
Ora devo procedere con l’ordinanza di ingiunzione al pagamento.
Nello specifico… il direttore tecnico è obbligato in solido? Perché l’avvocato sostiene che il direttore tecnico NON è obbligato in solido e che l’art. 6 della L. n. 689/1981 non si può applicare al direttore tecnico in quanto i suoi compiti sono di natura esclusivamente tecnico-specialistica mentre la titolare dell’agenzia di viaggio è un’imprenditrice del tutto libera ed autonoma nell’esercizio della propria attività e non soggetta alla direzione di alcuno.
Ho anche visto il decreto del Ministero del Turismo del 05/08/2021 ove all’art. 1 comma 1 recita “La Responsabilità tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico” ed al comma 2 “… il direttore tecnico svolge le funzioni: sovraintende alle attività aziendali, ne cura l’organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane; assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l’organizzazione e l’intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici”.
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti
Paola
Città di Marcon (VE)