Buongiorno, non mi è chiaro il procedimento ed i soggetti relativamente al contradditorio in caso di responsabilità dirigenziale ex art 21 comma 1 del D. Lgs 165/2001. In particolare nei casi gravi, l’amministrazione può procedere recedendo dal rapporto di lavoro secondo quanto disposto dal Ccnl. Tuttavia tale procedura non la ritrovo nel contratto stipulato a luglio scorso: devo presumere che si applichi il contratto precedente (2016/2018) che all’articolo 49 e 50 definisce la procedura prevedendo il coinvolgimento del Comitato dei Garanti. Ma mi interessano soprattutto le competenze: l’OIV o il nucleo di valutazione propongono le valutazioni del dirigente alla Giunta sulla base di quanto previsto nel sistema di valutazione e misurazione delle performance. Quest’ultima nel confermare la valutazione negativa immagino delegherà il direttore generale alla contestazione e dunque il mancato rinnovo dello stesso incarico. Nei casi più gravi, la norma dice, previa contestazione e fatto salvo il contradditorio. Dunque, sempre immagino io, il direttore generale darà avvio al procedimento, convoca il dirigente che può farsi rappresentare ed assistere dai sindacati o da un legale. Il provvedimento finale è adottato sentito il comitato dei garanti (quindi parere obbligatorio ma non vincolante?). Chi adotta il provvedimento finale? il direttore generale? Non essendo una procedura di tipo disciplinare, escluderei l’ufficio per i procedimenti disciplinari.
GRAZIE a chi vorrà darmi una mano!!!
Paola