Rettifica al post DELEGA FUNZIONI DIRIGENTI - errore nella citazione degli articoli

Riscrivo correttamente il post …ho un dubbio…il comma 1bis dell art 17 del TUPI mi dice che i dirigenti per comprovate ragioni di servizio possono delegare alcune delle proprie funzioni ai dipendenti che ricoprono le posizioni più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati…perciò alle cat. D se esistenti giusto?.. il comma 4 dell’art 107 del TUEL mi dice che le attribuzioni dei dirigenti non possono essere derogate se non sulla base di una apposita disposizione di legge. Pertanto il tuel in questo articolo fa riferimento al TUPI?

Ciao Giusi,

occorre premettere che la disciplina di cui al d.lgs. 165/01 costituisce per la dirigenza locale mera legislazione di principio.

Disposizioni in materia sono dettate infatti, altresì dal d.lgs 267/00, T.U. in materia di enti locali oltre che dalla contrattazione collettiva.

L’art. 107 del T.U.P.I. , introduce in materia il c.d principio di separazione tra politica e gestione, in virtù del quale organi politici e dirigenti vengono a costituire due apparati distinti, ciascuno con le sue competenze, senza possibilità di interferenze.

Alla dirigenza compete l’attività di gestione dell’ente, tutti i compiti che comportano l’adozione di atti e provvedimenti con rilevanza esterna, nonché l’attuazione delle direttive e degli obietti individuati dagli organi politici.

L’elencazione dei compiti contenuta nel comma 3 dell’art. 107 ha solo valore esemplificativo, spettando in sostanza ai dirigenti la piena titolarità di tutte le funzioni di gestione.

Tali attribuzioni possono essere modificate solo da una diversa disposizione di legge. ( N.B. tale riserva si riferisce a qualsiasi fonte di legge, non al TUPI, che è legislazione di principio).

La disciplina degli enti locali prevede, a differenza della normativa che riguarda le amministrazioni statali, che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni dirigenziali, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, e ciò indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, e dunque anche ove la loro qualifica sia inferiore a quella corrispondente alla ex VII, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Per quanto concerne le posizioni organizzative, che con il nuovo contratto collettivo confluiranno nella qualifica delle “elevate professionalità”, si prevede che gli enti locali possano istituire posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di responsabilità, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa.

Sul tema vedi : Il nuovo CCNL Funzioni locali - ordinamento professionale (6/8/2022) - YouTube

Le “posizioni organizzative” possono essere conferite solo a personale collocato nella categoria D, salvo loro assenza nell’ente.

Nei comuni in cui manca la dirigenza le posizioni organizzative coincidono con i responsabili delle strutture apicali, altrimenti coincidono possono coincidere con i dirigenti. Gli incarichi sono conferiti dal Sindaco per la durata massima corrispondente al mandato dello stesso sindaco e possono essere rinnovato. Il trattamento economico correlato all’incarico è composto da una indennità di posizione ed una di risultato.

Sul tema vedi:

https://www.lapostadelsindaco.it/rivista-del-sindaco/1182/lattribuzione-dei-poteri-gestionali-nei-piccoli-comuni-al-sindaco

Buono studio

Simona

Buongiorno Simona, grazie per la tua delucidazione sulle posizioni organizzative. Mi hanno chiarito definitivamente il concetto. Però sulla delega delle funzioni dei dirigenti non ho ancora chiare le idee. Correggimi se sbaglio: in base all’art 107 del TUEL (che sancisce appunto il principio di separazione dei poteri tra tecnica e politica) tutte le attività di gestione spettano agli organi tecnici ( dirigenti, segretario, eventuale direttore). I dirigenti oltre alle competenze tipiche, espressamente elencate nel comma 3 dell art 107, hanno competenze residuali, cioè ad essi competeno tutte quelle funzioni che non sono attribuite né al segretario né agli organi di governo. In base al comma 4 dell art 107 le funzioni dirigenziali non possono essere delegate ad altri, salvo se espressamente previsto dalla legge.
Il TUPI, invece, che disciplina del pubblico impiego a livello statale, comprendendo quindi anche parte dell impiego locale, all art 17 comma 1bis afferma che, per comprovate ragioni di servizio, i dirigenti possono delegare per un periodo determinato (max 3 anni) alcune delle loro funzioni ai dipendenti che ricoprono le cariche più elevate all interno dello stesso ufficio (cat D). Pertanto quale delle due disposizioni si applica?

Il 107 tuel, poiché il 17 , comma 1 bis, detta solo disposizioni di principio .

Perfetto Simona, grazie mille per la pazienza.