Revisore unico unionale: chiarimenti sulla nomina

È facoltà dell’Unione avvalersi di un solo organo di revisione anche per i comuni membri, in tal caso il compenso è unico e omnicompensivo

Con parere del 20 aprile 2022, il Ministero dell’Interno (Affari Interni) ha fornito un’indicazione per superare i contrasti sorti per la nomina dell’organo di revisione in un’unione di comuni.

L’art.1 comma 110 lettera c) della legge 56/2014, ricorda il Ministero, ha previsto che la funzione dell’organo di revisione possa essere svolta dalle Unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, stabilendo che, in tal caso:

  • per le Unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, sia nominato un revisore unico;
  • per le Unioni che superano tale limite, un collegio di revisori.

Per quanto riguarda il compenso occorre, invece, fare riferimento all’art.241 comma 5 del TUEL e al disposto del decreto interministeriale del 21 dicembre 2018.

Relativamente alla volontà dell’Unione di avvalersi di un solo revisore in applicazione della norma di cui alla legge 56/2014, esiste tale facoltà ed, essendo stata esercitata nel caso di specie, il compenso è unico e omnicomprensivo.