Revoca autorizzazione pubblico esercizio. Valutazione elemento soggettivo. Applicabilità L. 689/81

A seguito di ordinanza di sospensione di attività di pubblico esercizio per il giorno 11.08.2024, la polizia ha accertato che, in data 11.08.2024, alle ore 01,50, (quindi nella notte del 10 agosto) il locale fosse ancora aperto, e ha emesso verbale di accertamento sanzionando l’art. 62 c. 3 L.R. Puglia 24/2015 la quale prevede la revoca della autorizzazione di pubblico esercizio.

La polizia Trasmette il verbale di accertamento a me, autorità competente, per il provvedimento di revoca.

Il sottoscritto ha avviato il procedimento di revoca della autorizzazione con comunicazione di avvio del procedimento.

La parte, sostiene che ha rispettato il giorno di chiusura dell’11.08.2024 seguendo i suoi orari di esercizio, cioè è stato chiuso dalle 16,00 del giorno 11.08.2024 alle ore 04,00 della notte del 12.08.2024. Non ha seguito l’orario solare (00,00 - 24,00 del giorno 11.08.2024).

In questo caso è valutabile l’elemento soggettivo come previsto dalla legge 689/81 e quindi valutare l’archiviazione del procedimento, oppure non è rilevante l’elemento soggettivo del soggetto (che in buona fede è rimasto chiuso si un giorno intero, ma seguendo i suoi orari di esercizio) e occorre quindi procedere con la revoca della autorizzazione?
Grazie

L’unico modo di archiviare la sanzione per mancanza dell’elemento soggettivo sarebbe quello di riconoscere che l’errore sul fatto non è stato determinato da sua colpa (= l’ordinanza era fatta male).

ATTENZIONE a tenere distinto il procedimento sanzionatorio pecuniario (L. 689/1981) dove non conta l’elemento soggettivo dalla REVOCA (L. 241/1990) dove è valutabile l’assenza di dolo e colpa dell’interessato anche in relazione al principio di proporzionalità.
Da quanto descritto riterrei che si debba applicare la sanzione pecuniaria nel minimo mentre non si debba procedere alla revoca.

Perchè non si deve procedere alla revoca?

  1. Perché nel procedimento sanzionatorio pecuniario non conta l’elemento soggettivo?

  2. La revoca è prevista dalla l. 241/90 solo "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi
    economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario".
    La 241/90 non parla della revoca come sanzione amministrativa accessoria…

l’art. 62 c. 3 L.R. Puglia 24/2015 prevede la revoca della autorizzazione di pubblico esercizio nel caso in cui il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione

Questo l’avevo capito…
Il mio ragionamento era riferito a quello del dott. Chiarelli