Buongiorno a tutti e buon anno.
Vi sottopongo il seguente dubbio
In sede di riaccertamento (gennaio 2024) ci si accorge che ci sono state entrate che dovevano essere accertate nel 2023 (esigibili nel 2023).
Tuttavia l’accertamento non è stato fatto.
Ovviamente non vi è stata nemmeno la fase delle riscossione e del versamento: si tratta di residuo attivo.
Come procedere dal punto di vista operativo in sede di riaccertamento?
Il 162 co.3, dispone che non possono più farsi accertamenti in conto dell’ esercizio scaduto.
Il principio 4/2 (invece?) dispone che “se dalla ricognizione risulta la necessità di procedere al riconoscimento formale del maggior importo dei crediti e dei debiti dell’amministrazione rispetto all’ammontare dei residui attivi e passivi contabilizzati, è necessario procedere all’immediato accertamento ed impegno di nuovi crediti o nuovi debiti, imputati contabilmente alla competenza dell’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili”.
ANCI, nel 2016, in un caso analogo, risponde così:
“Si ritiene che l’interpretazione corretta sia quella di imputare contabilmente la maggiore entrata alla competenza dell’esercizio precedente in cui le relative obbligazioni erano esigibili, cioè, di fatto, in questi casi si deve registrare un MAGGIOR ACCERTAMENTO A RESIDUO. – Se però si tratta, ad esempio, di un recupero di evasione (cioè di una entrata per la quale, nell’anno precedente, non esistevano i requisiti per ritenerla esigibile), si ritiene che si debba procedere alla contabilizzazione nella competenza dell’anno di competenza in corso (cioè nell’anno in cui l’entrata diventa esigibile).
Che significa tecnicamente “maggior accertamento a residuo”? Un accertamento ex 179?
Che atto occorre fare in definitiva?
Ringrazio tutti per l’attenzione.