Buongiorno, vorrei se è possibile una delucidazione su riaccertamento residui ordinario e straordinario. Grazie!
Buon pomeriggio Chiara,
il riaccertamento dei residui straordinario è stata una operazione una-tantum che è stata fatta in attuazione della riforma della contabilità armonizzata, che ha modificato in maniera determinante l’istituto dedicando a tale fattispecie il punto n. 9 nel principio contabile 4/2 allegato al Dlgs 118/2011. In sostanza, tutti gli enti sono stati chiamati ad analizzare gli importi iscritti a residuo e a riclassificarli in base alle nuove regole. In sostanza, mentre prima della riforma, si iscriveva come residuo attivo qualsiasi entrata accertata indipendentemente dal fatto che si fosse concretizzata in una obbligazione passiva entro il termine dell’esercizio finanziario, con la riforma le risorse accertate ma non impegnate sono state eliminate dai residui e registrate nel risultato di amministrazione come avanzo. Ti segnalo che livelli elevati di avanzo non sono positivi, perché rivelano incapacità dell’ente di spendere le risorse a disposizione e di tradurle in servizi per i cittadini che le hanno finanziate.
Poiché i residui attivi e passivi entrano nel calcolo del risultato di amministrazione, si capisce come dalla corretta ricognizione e riaccertamento dei residui dipenda l’attendibilità dello stesso risultato di amministrazione e perché gli enti pubblici debbano obbligatoriamente effettuare questo procedimento contabile ogni anno per la finalizzazione del rendiconto di gestione. E’ questo il riaccertamento c.d. ordinario, che è l’unica fattispecie delle due che menzioni a cui fare riferimento a partire dal 2015.
Per gli enti locali, il procedimento in questione deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri di determinazione disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL, e del richiamato l’art. 3, comma 4, del Dlgs 118/2011 (“possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate), tenendo presente la diversa competenza dei dirigenti (ricognizione) e della giunta (riaccertamento e variazioni di bilancio conseguenti).
L’argomento è complesso e spero di essere riuscita a fornirti spunti comprensibili, naturalmente bisogna avere ben chiare le fasi di gestione delle entrate e delle spese, il principio della competenza finanziaria potenziata e il fondo pluriennale vincolato, concetti che non è possibile richiamare in questa sede.
Buon studio!
Fiorenza