Il caso riguarda l’interpretazione del DL n. 52/2021 per la quale NON si evince che sia ammessa la ristorazione (catering) presso strutture private. (testualmente) … la interpretazione volta a estendere la possibilità di ristorazione “a tutti gli esercizi” e dunque “presso ogni struttura, anche privata” – come sostengono gli appellanti – si presterebbe ad una assai facile elusione delle misure precauzionali e dei controlli – possibili ed effettuati invece in “esercizi pubblici” – volti ad evitare che la fattispecie rappresentata a titolo di esempio dagli appellanti (un catering per ristorazione in una villa) si trasformi agevolmente da “ristorazione a tavola” in occasione a, più probabilmente (e comprensibilmente, nell’auspicio degli appellanti, ma non del legislatore) in realtà di un banchetto con festeggiamenti e assembramenti che la disposizione “ad hoc” del decreto legge non ritiene ancora possibili in condizioni di sicurezza.
Il Codacos e altri ricorrono contro il Ministero dell’Interno, la presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Tecnico Scientifico al fine di annullare, previa sospensione dell’efficacia:
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l’avviso espresso dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nelle riunioni del 16 e 20 aprile 2021 richiamato nella parte introduttiva del Decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021;
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i verbali delle riunioni del 16 e del 20 aprile 2021 del Comitato Tecnico Scientifico richiamati nella parte introduttiva del Decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021;
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la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2021 richiamata nella parte introduttiva del Decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021;
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la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute richiamata nella parte introduttiva del Decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021;
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tutti gli atti e/o documenti relativi all’istruttoria e/o alle istruttorie compiute, anche di data e di estremi ignoti, che hanno condotto all’emanazione del Decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021;
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la Circolare del Ministero N. 15350/117/2/1 Uff.-Prot.Civ. del 24.4.2021 emessa dal Ministero dell’Interno, Capo di Gabinetto avente ad oggetto “Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
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nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque denominati, di data ed estremi ignoti, attuativi del d.l. n. 52 del 22 aprile 2021.
Il TAR respingere l’istanza cautelare monocratica per la sospensione di efficacia in attesa del giudizio. Viene proposto appello contro il decreto cautelare. Il Consiglio di Stato conferma la decisione di primo grado: l’efficacia degli atti non è sospesa.
Giustamente, il TAR sottolinea come la previsione censurata dalla parte ricorrente discenda direttamente dalla fonte di livello legislativo (ossia dal D.L. 52/2021, che ha prorogato la previgente disciplina in materia di feste ed eventi privati), rispetto alla quale gli atti amministrativi impugnati in questa sede rivestono natura per una parte meramente preparatoria e per altra parte meramente interpretativa-attuativa, risultando anche privi di diretta e autonoma lesività. L’eventuale sospensione interinale dell’efficacia di questi atti non sarebbe quindi in grado di assicurare l’auspicata tutela cautelare specifica della posizione azionata in giudizio.